Cassazione sul 41-bis in carcere: il diritto alla socialità va valutato anche al momento della decisione del giudice
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MAFIA 41-BIS Cassazione sul 41-bis in carcere: il diritto alla socialità va valutato anche al momento della decisione del giudice 06/12/2018 

"Va valutato anche al momento della decisione del giudice". In tema di detenzione in regime speciale di carcere duro, previsto dall'art. 41 bis, legge n. 354 del 1975, il diritto delle persone, sottoposte al predetto regime, di trascorrere all'aria aperta non più di due ore in gruppi non superiori alle quattro persone, presuppone che l'attualità del pregiudizio al diritto soggettivo del detenuto debba essere valutata tanto al momento della proposizione del reclamo al magistrato di sorveglianza quanto a quello della decisione sul merito di tale atto introduttivo del procedimento camerale, ciò al fine di consentire, in caso di fondatezza del reclamo, al giudice di ordinare all'amministrazione penitenziaria di porre rimedio alla violazione mediante specifiche prescrizioni suscettibili di esecuzione, eventualmente mediante lo specifico giudizio di ottemperanza previsto dall'art. 35-bis, commi 5, 6 e 7, ord. pen. (Cassazione penale, sezione I, sentenza 15 novembre 2018, n. 51627)

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