Commissario di Polizia Penitenziaria con stile di comando non rispondente agli indirizzi del DAP, vince ricorso al TAR
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SENTENZE TAR E CONSIGLIO DI STATO Commissario di Polizia Penitenziaria con stile di comando non rispondente agli indirizzi del DAP, vince ricorso al TAR 28/10/2019 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11019 del 2018, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Gozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Giustizia - D.A.P, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva,

del Provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a firma del Direttore Generale del Personale e delle Risorse, dott. -OMISSIS-, del 27 luglio 2018, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 30 luglio 2018, con cui veniva reso noto al ricorrente il mancato conferimento del posto di funzione quale Comandante di Reparto Pol. Pen. presso la C.C. di -OMISSIS- e per l'annullamento di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale allo stesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il sig. -OMISSIS- -Commissario Coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria, attualmente in servizio presso l’Ufficio del Capo dal-OMISSIS- - riferisce di aver iniziato la propria carriera presso la Casa Circondariale "-OMISSIS-"(istituto penitenziario di I livello) di Torino nel 2007, con funzioni di Comandante di Reparto fino al 2014. Dal 2014 al 2015 ha poi svolto servizio presso il -OMISSIS-e dal 2 novembre 2015, allo stato attuale, presso -OMISSIS-. Nell’ultimo periodo il -OMISSIS- ha, peraltro, svolto anche le funzioni interinali di Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria presso la -OMISSIS-, come documenta. Inoltre nel corso della progressione di carriera ha frequentato corsi di formazione interforze riservati ai funzionari e ufficiali delle Forze di Polizia dello Stato, al fine dell’arricchimento della preparazione giuridica e professionale e nel corso dell’attività operativa in istituto ha ricevuto anche due Lodi del Capo del DAP, per lodevoli attività di polizia giudiziaria compiute, sia in area intramuraria che esterna.

Riferisce di aver partecipato all’interpello per la “procedura di mobilità a domanda del personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria”, di cui alla nota DAP - DGPR 21 febbraio 2017, prot. m_dg – GDAP PU – 0061746-2017, con domanda presentata in data 31 marzo 2017 per i tre incarichi di comando di reparto compatibili con la qualifica posseduta, con preferenze per l’assegnazione presso gli Istituti Penitenziari di Frosinone, Roma Regina-Coeli e -OMISSIS-. Ha sostenuto il colloquio ottenendo il -OMISSIS- su un massimo di 6,50 punti assegnabili, collocandosi in posizione utile in graduatoria definitiva con punteggio 15,0558: 1° per l’incarico di Comandante di Reparto presso la C.C. di Frosinone, incarico rimasto occupato da altro dirigente del Corpo non posto in mobilità; - 2° per l’incarico di Comandante di Reparto presso la C.C. di Roma Regina Coeli, incarico rimasto occupato da altro dirigente del Corpo non posto in mobilità;- 1° e unico per l’incarico di Comandante di Reparto presso la C.C. di -OMISSIS- -OMISSIS-, posto libero a seguito dell’esito della predetta procedura di mobilità a domanda (perché - l’ultimo funzionario con incarico di Comandante del Reparto,-OMISSIS-, è stato trasferito alla -OMISSIS - (SS) con decorrenza 15 settembre 2018, al termine della medesima procedura di mobilità a domanda;- l’altro funzionario con incarico di Comandante del Nucleo T.P., -OMISSIS-, è stato trasferito a domanda alla -OMISSIS- (AQ) con decorrenza 15 settembre 2018, al termine della medesima procedura di mobilità a domanda).

Nonostante la posizione ottenuta in graduatoria per l’assegnazione alla C.C. di -OMISSIS- e la predetta posizione degli altri concorrenti riguardo detta sede, l’interessato in assenza della comunicazione da parte dell’Amministrazione del provvedimento di trasferimento, ha inoltrato in data 19 luglio 2018, per via gerarchica, richiesta urgente di udienza, al fine di conoscere le motivazioni relative alla mancata adozione di tale provvedimento; è seguita anche la richiesta di accesso agli atti della procedura nonché in data 24 luglio 2018 espressa richiesta al Direttore Generale del Personale e delle Risorse di riscontro al termine della predetta procedura di mobilità relativamente al Comando del Reparto di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-.

In data 26 luglio 2018 il Direttore dell’Ufficio I - Segreteria Generale ha comunicato che il Capo del Dipartimento si sarebbe riservato di convocarlo “all’esito della formalizzazione delle procedure di mobilità a domanda del personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria”, ma di fatto non convocato.

Lamenta che gli è stata notificata la nota personale riservata del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del 27 luglio 2018, -OMISSIS-, contenente il provvedimento di diniego dell’incarico di Comandante di Reparto di Polizia Penitenziaria presso la C.C. di -OMISSIS-, impugnata, motivato per non meglio precisate ragioni di opportunità, giustificate da presunti trascorsi da cui l’Amministrazione avrebbe tratto che il ricorrente avrebbe uno “stile di comando” non rispondente agli “indirizzi” da essa condivisi.

Il -OMISSIS- in data 30 luglio 2018, per via gerarchica, ha chiesto nuovamente udienza ai vertici della Amministrazione Penitenziaria per ottenere delucidazioni in merito al predetto provvedimento di diniego di incarico, senza, tuttavia, ottenere riscontro. Seguiva in data 11 settembre 2018 l’inoltro di una nuova missiva di sollecito di udienza ai vertici (-OMISSIS-), per evitare l’instaurazione di un contenzioso giurisdizionale con l’Amministrazione, anch’essa rimasta inevasa.

1.1. Pertanto ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del predetto provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 27.7.2018 col quale gli è stato comunicato il mancato conferimento del posto di funzione quale Comandante di Reparto presso la C.C. di -OMISSIS- ed ha dedotto quali motivi di impugnazione: 1) Violazione di legge per erronea e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione e/o falsa applicazione del P.C.D. 1° agosto 2013: il provvedimento di diniego sarebbe stato adottato, per stessa ammissione da parte del Direttore Generale, solo al fine di riscontrare la nota del 24.07.2018 -OMISSIS-trasmessa dal ricorrente, per rendere note allo stesso le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione a non conferire il posto di funzione quale Comandante presso la C.C. di -OMISSIS-. Se il ricorrente non avesse richiesto chiarimenti in ordine al proprio mancato trasferimento presso la sede nella quale sarebbe risultato vincitore, l’Amministrazione non avrebbe emanato alcun atto espresso, in violazione delle norme sul procedimento rubricate, tenuto anche conto che sulla base delle disposizioni sulle procedure di mobilità ordinaria e straordinaria di cui al P.C.D. del 1° agosto 2013 non risulterebbe prevista la possibilità per l’Amministrazione, all’esito della procedura di mobilità, di poter conferire l’incarico “a discrezione”, estendendo arbitrariamente il proprio sindacato sui potenziali vincitori utilmente collocati in graduatoria. Alla luce della normativa regolamentare l’unico provvedimento conclusivo della procedura di mobilità a domanda del personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria sarebbe, espressamente, il conferimento dell’incarico richiesto, mediante decreto del Direttore Generale del Personale disposto in favore del funzionario che abbia riportato il più alto punteggio, come sancito dall’art. 17 del medesimo P.C.D. in caso di conseguimento di posizione utile in graduatoria. Pertanto l’Amministrazione avrebbe concluso il procedimento in violazione della legge n.241 del 1990 con l’adozione di un provvedimento illegittimo, abnorme ed ultroneo, non ammissibile ai sensi della lex specialis di cui al P.C.D. 1° agosto 2013, con pregiudizio per il ricorrente classificatosi primo in graduatoria per una sede rimasta vacante a seguito del trasferimento presso altra sede di coloro che avrebbero dovuto lì ricoprire l’incarico di Comandante di Reparto, in violazione dei principi di par condicio e di trasparenza.

2) Violazione di legge (articoli 7, 8, 9 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in combinato disposto con il P.C.D. 1° agosto 2013), per omessa partecipazione del ricorrente al procedimento: sulla base del P.C.D. 1° agosto 2013 l’unica conclusione possibile del procedimento amministrativo relativo al detto interpello a esito obbligatorio sarebbe un provvedimento di trasferimento a domanda senza oneri del richiedente in caso di sede penitenziaria richiesta risultante libera e in caso di posizione dell’aspirante alla mobilità primo nella graduatoria definitiva (ovvero primo per rinunce o trasferimenti in altra sede da chi precede). L’atto adottato dall’Amministrazione sarebbe aberrante e ultroneo perché tendente a definire come incompatibilità personale (non ambientale) per l’incarico di comando di reparto, estesa a tutto il territorio nazionale, con indeterminato e indeterminabile termine temporale. L’Amministrazione avrebbe dovuto comunicare l’avvio di un nuovo e diverso procedimento amministrativo di esclusione dalla procedura di mobilità dopo la presentazione della domanda ovvero dare comunicazione dell’avvio di un nuovo e diverso procedimento amministrativo al termine della procedura (il 17/18 luglio), al fine di consentire la corretta partecipazione del ricorrente con memorie o documenti.

3) Violazione del principio di imparzialita’ e buon andamento dell’azione amministrativa in relazione ai principi sanciti negli artt. 3 e 97 della costituzione - Eccesso di potere per incoerenza e illogicita’ tra valutazioni e/o operato dell’amministrazione - Disparita’ di trattamento per contrasto con analoghe manifestazioni di volonta’ e/ operato dell’amministrazione - Eccesso di potere per incoerenza ed illogicita’ della motivazione: l’Amministrazione penitenziaria avrebbe avviato un procedimento amministrativo regolato dalla legge n. 241/1990 e dal P.C.D. 1° agosto 2013 e pur in presenza di un elemento positivo di valutazione del punteggio del colloquio – da sommarsi al punteggio conseguito sulla base dei titoli posseduti (rapporti informativi degli anni di riferimento con giudizio Ottimo e punteggio aggiuntivo, Incarico di Comandante del Reparto espletato dal ricorrente presso la Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale) - avrebbe adottato un provvedimento illogico, incoerente e arbitrario motivato da “ragioni di opportunità, legate ai trascorsi accaduti, attraverso i quali l’Amministrazione ha constatato uno -OMISSIS-agli attuali indirizzi dell’Amministrazione volta alla condivisione degli obiettivi con il personale, attraverso una politica di inclusione, di confronto e di attenzione ai bisogni. Nello stile di comando tali elementi non si evincono, come è emerso nella visita ispettiva e negli atti disciplinari posti a carico dell’interessato. Al converso, nell’ambito delle attività di ufficio svolte in questi ultimi anni, il commissario coordinatore -OMISSIS- ha dato prova di elevata preparazione giuridica e di adeguato equilibrato - rectius equilibrio - decisionale", il tutto senza esplicitare riferimenti normativi e documentali alla base del provvedimento impugnato. Il richiamo a tale visita ispettiva - oltre che indebito ed ultroneo - non sarebbe utile a corroborare la motivazione del provvedimento, solo formale e apparente, parimenti agli atti disciplinari posti a carico del ricorrente nel 2016, gravati dallo stesso con separato ricorso (in disparte la valutazione positiva contenuta nel rapporto informativo-giudizio complessivo per l’anno 2016); tra l’altro il colloquio selettivo sostenuto in occasione della procedura di mobilità sarebbe stato diretto a valutare complessivamente l’idoneità all’incarico del candidato (piuttosto che lo "stile di comando"), con evidente piena idoneità, tenuto conto del risultato ottenuto.

4) Violazione del principio di imparzialita’ e buon andamento dell’azione amministrativa in relazione ai principi di cui agi artt. 3 e 97 della costituzione - Eccesso di potere per travisamento - eccesso di potere per sviamento della causa tipica per ingiustizia manifesta, illogita’ ed irrazionalita’: il provvedimento sarebbe illegittimo perché avente i connotati tipici di una vera e propria sanzione in quanto il mancato conferimento delle funzioni di comando di reparto al ricorrente comporterebbe, per la legislazione vigente e i regolamenti ordinativi dell’Amministrazione penitenziaria, l’impossibilità per lo stesso di conseguire un differente incarico di Comando (l’art 13 del P.C.D. 1° agosto 2013 fonda l’assegnazione della maggior parte del punteggio innanzitutto sull’esercizio delle funzioni di comando, invece le attuali funzioni del ricorrente (capo sezione a DAP) non consentono di maturare il punteggio) e l’impossibilità di conseguire ulteriori promozioni tenuto conto della preminenza conferita agli incarichi di comando di reparto. Il provvedimento impugnato finirebbe invero con l’integrare una sanzione disciplinare atipica non consentita dall’ordinamento speciale del Corpo, comminata direttamente (ed abusivamente) dal Direttore Generale del Personale, che avrebbe assunto atteggiamenti parziali, giustificati da un asserito rapporto di conflitto con l’interessato. Conclude il ricorrente con la richiesta di annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell’efficacia degli stessi.

1.2.Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia intimato per resistere al ricorso, opponendosi all’accoglimento dello stesso, tenuto conto del comportamento legittimo e conforme al quadro normativo vigente tenuto dall'Amministrazione in relazione al caso di specie. In particolare assume la resistente di aver, tuttavia, effettuato un bilanciamento degli interessi coinvolti, nel rispetto del principio di buon andamento e di efficienza dell’azione amministrativa, ritenendo prematuro affidare al ricorrente la funzione di Comando di reparto di un istituto penitenziario, in considerazione anche del non lungo lasso temporale intercorso dai fatti che ne hanno comportato il trasferimento d' ufficio per incompatibilità ambientale (a seguito dei fatti intervenuti nel 2013, quanto -OMISSIS-, ove il ricorrente svolgeva funzioni di Comandante di Reparto, è stato interessato da gravissimi fatti che hanno comportato la morte, all'interno della struttura, di due appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria). La resistente assume infine che nell'assegnazione degli incarichi la P.A. è tenuta ad effettuare una ponderata valutazione di tutte le circostanze di fatto esistenti, come nella specie e conclude per il rigetto del ricorso.

1.3.Parte ricorrente ha prodotto memoria difensiva con la quale ha contestato quanto considerato dalla difesa dell’Amministrazione tenuto conto delle parziali controdeduzioni della stessa in relazione alle censure avanzate ed ha insistito con argomentate considerazioni sulla propria posizione difensiva.

1.4.Alla Camera di consiglio del 13 novembre 2018 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla misura cautelare chiedendo il rinvio della causa al merito ed è stata fissata per la trattazione del merito della controversia, la odierna pubblica udienza.

1.5. In prossimità dell’udienza pubblica del 4 giugno 2019 parte ricorrente ha prodotto memoria conclusionale con la quale ha evidenziato la atipicità e illogicità del provvedimento impugnato anche con riferimento alla condotta dell’Amministrazione penitenziaria tenuta successivamente alla proposizione del ricorso, con irragionevolezza, non ricoprendo la posizione di comandante dell’Istituto di -OMISSIS-, come affermato dalla stessa nelle Linee programmatiche del Capo Dipartimento, emanate con nota DAP - UCD del 5 dicembre 2018, nonostante la posizione assunta dal ricorrente nella procedura di mobilità in questione.

Alla udienza pubblica del 4 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. La controversa vicenda verte sull’annullamento del provvedimento adottato dal Direttore Generale del DAP con cui viene reso noto al ricorrente il mancato conferimento del posto di funzione quale Comandante di Reparto Pol. Pen.presso la C.C. di -OMISSIS-, pur essendosi collocato in graduatoria. Parte ricorrente contesta nella sostanza, come sopra riportato, la violazione della normativa sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 e della disciplina ministeriale in materia di conferimenti di funzioni di cui al P.C.D. 1° agosto 2013 nonché, in generale, la incoerenza e illogicita’ della motivazione, la contraddittorietà e irrazionalità dell’operato dell’Amministrazione. In sintesi parte ricorrente rileva l’assenza nella disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria di una previsione di alcuna forma di esclusione da una procedura ordinaria di mobilità, ritenendo altresì abnorme e arbitrario l’istituto, indicato nel provvedimento impugnato, della “incompatibilità ambientale funzionale, nazionale e senza limite temporale”, che avrebbe creato un grave pregiudizio al ricorrente, lasciando nel limbo una situazione di idoneità al servizio condizionata dal giudizio del dirigente generale.

2.1. Le censure sono fondate per le seguenti ragioni.

Osserva il Collegio che, alla luce dei fatti di causa, parte ricorrente ha partecipato con domanda all’interpello indetto dall’Amministrazione Penitenziaria per la copertura, nelle varie sedi scoperte, dei posti di Comandante di reparto del Corpo presso gli istituti penitenziari, come sopra indicato. Ha sostenuto il colloquio selettivo ottenendo il -OMISSIS- (su un massimo di 6,5 punti assegnabili) ed è stato collocato utilmente nella graduatoria definitiva, resa nota con nota -OMISSIS-, che ha tenuto conto anche della valutazione dei titoli.

Il ricorrente è risultato collocato nella predetta graduatoria: - -OMISSIS - (incarico rimasto occupato da altro dirigente del Corpo non posto in mobilità);

- 2° per l’incarico di Comandante di Reparto presso la C.C. di Roma Regina Coeli (incarico rimasto occupato da altro dirigente del Corpo non posto in mobilità);

- 1° e unico per l’incarico di Comandante di Reparto presso la C.C. di -OMISSIS- (pag. 6 graduatoria), posto libero a seguito dell’esito della predetta procedura di mobilità a domanda.

Il provvedimento impugnato, adottato dal Direttore Generale in data 27 luglio 2018, in riscontro alla nota del ricorrente del 24.7.2018 con la quale ha chiesto di conoscere le ragioni del mancato conferimento del posto di funzione quale Comandante presso la C.C. di -OMISSIS-, pur essendosi utilmente collocato in graduatoria, precisa che “Le motivazioni poste alla base del mancato conferimento di incarico, risiedono in ragioni di opportunità, legate a trascorsi accaduti, attraverso i quali l’Amministrazione ha constatato uno -OMISSIS-agli attuali indirizzi dell’Amministrazione votata alla condivisione degli obiettivi con il personale, attraverso una politica di inclusione, di confronto e di attenzione ai bisogni. Nello stile di comando tali elementi non si evincono, come è emerso nella visita ispettiva e negli atti disciplinari posti a carico dell’interessato. Al converso, nell’ambito delle attività d’ufficio svolte in questi ultimi anni, il commissario coordinatore -OMISSIS- ha dato prova di elevata preparazione giuridica e di adeguato equilibrato decisionale. Per le ragioni sopra esposte, si comunica che, pur essendo risultato primo (e unico concorrente) nella graduatoria definitiva di merito per l’incarico ambito, l’amministrazione ritiene non opportuno procedere al relativo conferimento”.

2.2. Al riguardo rileva il Collegio che appare fondata la censurata illogicità e contraddittorietà e la violazione della disciplina del corretto procedimento amministrativo anche alla luce della normativa specifica che l’Amministrazione penitenziaria ha dettato per le procedure di mobilità e conferimento degli incarichi in questione, atteso che il ricorrente ha partecipato alla procedura ed è stato selezionato tenuto conto del possesso dei requisiti per la partecipazione.

In particolare va evidenziato che la stessa Amministrazione nel bando di indizione della procedura di mobilità in questione del 21.2.2017 rinvia per i criteri e le modalità di espletamento della procedura al P.C.D 1° agosto 2013 (Mobilità a domanda del personale dei ruoli direttivi di P.Pen), recante la disciplina delle varie fasi della procedura (domanda, valutazioni titoli, colloquio, graduatoria, conferimento incarico). Ed inoltre il bando della procedura cui ha partecipato il ricorrente precisa che “con specifico riguardo agli istituti per adulti,…..l’utile collocamento nella graduatoria di merito formata con riferimento alla sede e alla funzione prescelta dal partecipante darà luogo al relativo trasferimento e/o conferimento solo ove la medesima sede e funzione risultino vacanti o si rendano tali a seguito dell’espletamento della presente procedura”.

Orbene alla luce della disciplina concorsuale applicabile l’Amministrazione non può non tenere conto dell’esito della procedura da essa stessa adottata ai fini del conferimento dell’incarico e del conseguente trasferimento.

Peraltro va posto in rilievo che l’art. 16 del P.C.D 1°agosto 2013, applicabile nella specie, disciplina il Colloquio selettivo e la graduatoria definitiva di merito stabilendo che “3.La commissione procede ad un colloquio che verte sull’attitudine, sulla capacità professionale, come risultanti dai precedenti incarichi e dalle specifiche competenze organizzative dimostrate, nonché sulla motivazione a svolgere il nuovo incarico con particolare riguardo alla relativa progettualità. La commissione attribuisce un punteggio fino ad un massimo di punti 6,50” e prescrive altresì che “4.Sono ammessi al colloquio selettivo per ogni incarico i funzionari che, utilmente collocati nella graduatoria per titoli, possono ambire, ottenendo il punteggio massimo di 6,50 punti di cui al comma 3, a collocarsi al primo posto della graduatoria definitiva di merito”.

2.3. Come già rilevato, il ricorrente è stato ammesso a partecipare alla selezione di mobilità, senza alcuna preventiva comunicazione di eventuali motivi ostativi alla partecipazione, ed ha anche sostenuto il colloquio selettivo ottenendo il -OMISSIS- (su un massimo di 6,5 punti assegnabili), senza che in detta sede siano stati evidenziati profili di criticità sull’attitudine e capacità riferiti ai precedenti incarichi , tali da determinare un giudizio negativo o comunque una valutazione inferiore a quella ottenuta, profili invece evidenziati nella nota dirigenziale impugnata basati su “ragioni di opportunità” che hanno indotto a non conferire l’incarico.

Né varrebbe obiettare, come sostiene la difesa erariale, che l’Amministrazione avrebbe effettuato un bilanciamento degli interessi coinvolti, nel rispetto del principio di buon andamento e di efficienza dell’azione amministrativa, ritenendo prematuro affidare al ricorrente la funzione di Comando di reparto di un istituto penitenziario, considerati i recenti fatti determinanti il trasferimento d' ufficio per incompatibilità ambientale; ma tale argomentazione difensiva sulla motivazione oltre che presentare profili integrativi di elementi non indicati nel contenuto dell’atto impugnato, conferma altresì che le ragioni a sostegno del provvedimento gravato e ivi indicate attengono ad una valutazione dell’Amministrazione effettuata in fase diversa da quella valutativa propria attribuita alla commissione in sede di colloquio e pertanto risulta non conforme alle descritte modalità disciplinate dalla normativa specifica richiamata dal bando.

Il provvedimento gravato, pertanto, risulta viziato delle censure dedotte.

3. In definitiva il ricorso è fondato e va accolto, ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione resistente della propria attività provvedimentale, con possibilità di riedizione del potere esercitato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai fini del riesame nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese di giudizio da liquidare al ricorrente nell’importo di euro 2.00,00 (duemila), oltre oneri e competenze come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Antonio Andolfi, Consigliere



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti


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