Dirigente DAP vince ricorso al TAR contro la mobilità e i criteri di nomina dei Dirigenti dipartimentali
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SENTENZE TAR E CONSIGLIO DI STATO Dirigente DAP vince ricorso al TAR contro la mobilità e i criteri di nomina dei Dirigenti dipartimentali 28/04/2019 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 663 del 2011, proposto dalla signora Patrizia Andreozzi, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Orlando, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Sistina, 48;
contro

Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento del diritto

e la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti dalla ricorrente e, di conseguenza, al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno in ragione della condotta accertata con sentenza passata in giudicato del TAR Lazio n. 8971/2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) e del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2018 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. 1.Riferisce la dott.ssa Patrizia Andreozzi - dirigente presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) – Ufficio del Capo del Dipartimento - che con ricorso (RG.4752/2008) e atto recante motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti che stabilivano le modalità per indire ed avviare le procedure di mobilità provvisoria dei dirigenti penitenziari; parimenti ha impugnato il provvedimento di determinazione dell’organigramma della Direzione generale del Personale e della Formazione, contestando la riorganizzazione del relativo Dipartimento e le modalità della procedura di mobilità provvisoria dei dirigenti penitenziari, con riferimento alla determinazione dei criteri di valutazione avvenuto solo dopo l’avvio della procedura nonché la non conformità degli stessi all’art.10 del d. lgs. n.163/2006, rilevando altresì la mancata previsione di posti per il DAP e per le strutture penitenziarie di Roma.

Questa Sezione con sentenza n. 8971/2010, passata in giudicato, ha accolto parzialmente tale ricorso ed ha pertanto ordinato “l’annullamento delle procedure di mobilità e delle assegnazioni di sede avvenute al di fuori di queste”, evidenziando l’assenza di garanzie di trasparenza e chiarezza nelle modalità di assegnazione seppur provvisoria dei posti di dirigente penitenziario in questione, viziata anche per mancanza di valutazione comparativa.

La dott.ssa Andreozzi, a fronte della mancata conformazione da parte dell’Amministrazione alla decisione – revoca degli incarichi dirigenziali adottati sulla base di criteri illegittimi e rideterminazione dei criteri stessi alla luce del dictum giudiziale - ha attivato giudizio di ottemperanza (sentenza n. 134 del 2011) e con il ricorso in esame, atteso il comportamento illegittimo dell’Amministrazione nel corso del procedimento di individuazione dei criteri guida per la mobilità provvisoria e il danno ingiusto causato alla medesima, ha chiesto l’accertamento del diritto e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento danni subiti per una serie di motivi:

1.Sulla responsabilità dell’Amministrazione e sul danno subito: espone la ricorrente che dopo il giudizio, l’Amministrazione con nota 18 ottobre 2010, prot 0424249, ha comunicato di rivedere gli incarichi dirigenziali precedentemente conferiti con la procedura di mobilità annullata, prossimi alla scadenza. Ha altresì precisato che per consentire la valutazione annuale si sarebbe tenuto conto dei risultati raggiunti nell’espletamento delle funzioni durante il quinquennio (ex art.13 d.lgs. n. 63 del 2006), rendendo noti con decreto gli incarichi disponibili da conferire. La circostanza di ritenere validi gli incarichi conferiti con precedente mobilità annullata nonché gli incarichi conferiti al di fuori della suddetta mobilità, ma ritenuti illegittimi dal Tar, avrebbe comportato un grave pregiudizio per la ricorrente quale danno da perdita di chance: il mancato annullamento degli incarichi conferiti illegittimamente determinerebbe per la ricorrente l’effetto della non attribuzione di alcun incarico della specie, ovvero vedersi assegnare una sede disagiata o comunque con notevole ritardo rispetto ad altri colleghi, con riduzione delle possibilità di ottenere il conferimento di un incarico dirigenziale. Nondimeno, la non corretta azione amministrativa avrebbe comportato una disparità di trattamento tra quanti, ricoprendo gli incarichi verticistici illegittimamente, con riconoscimento degli stessi quali titoli professionali e giuridici, e la ricorrente, rimasta priva della possibilità di arricchire il proprio curriculum. Il danno professionale subìto emergerebbe, poi, da un ulteriore profilo, cioè quello della mancata attribuzione di un concreto incarico dirigenziale per 6 anni; nonostante la nomina a dirigente penitenziario con d.m. registrato alla Corte dei Conti in data 18 dicembre nel 2006, l’Amministrazione non le avrebbe conferito alcun incarico dirigenziale, pur in presenza di uffici centrali e territoriali privi di assegnazione (in assenza di profili di demerito o disciplinare a carico della medesima). Tra l’altro per gli anni in cui alla ricorrente, ingiustificatamente non sarebbe stato attribuito un incarico, la stessa non potrebbe essere sottoposta positivamente alla valutazione di cui all’art. 13 del d.Lgs. n. 63 del 2006, in mancanza di obiettivi precisi da raggiungere.

2. Sul rapporto di causalità: il nesso eziologico tra la condotta dell’Amministrazione e il pregiudizio subito dalla ricorrente sarebbe in re ipsa, alla luce del necessario collegamento logico tra l’illegittima attività amministrativa di assegnazione degli incarichi e il nocumento patito dalla ricorrente per il mancato conferimento.

3. Sulla colpa: la condotta colposa dell’Amministrazione sarebbe stata accertata dalla sentenza n.8971/2010 con riferimento alle modalità di assegnazione dei posti con assenza di garanzie di trasparenza e chiarezza.

Conclude la ricorrente per l’accoglimento del ricorso e per l’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione in ragione della predetta condotta e per la condanna al risarcimento dei danni ingiusti subiti nella somma più equa quantificata dal Tribunale.

1.1.Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) in resistenza con comparsa di stile.

A seguito di avviso di perenzione ultraquinquennale da parte della Segreteria la ricorrente ha presentato istanza di fissazione di udienza in data 14.7.2016.

Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia per resistere al ricorso con deposito di documentazione relativa al procedimento.

1.2. Con memoria depositata in data 23 maggio 2018 la ricorrente ha ulteriormente argomentato sulla propria posizione difensiva con articolate considerazioni in quanto il mancato annullamento degli incarichi conferiti illegittimamente a seguito della procedura provvisoria indetta nell’anno 2008, unitamente al mancato conferimento di un incarico dirigenziale alla ricorrente (dal 2006 al 2012, anno in cui le veniva conferito l’incarico di Direttore aggiunto dell’allora Ufficio del contenzioso), avrebbe esposto la stessa inevitabilmente ad acquisire una minore esperienza professionale rispetto ai soggetti ai quali erano stati conferiti degli incarichi ma sulla base di una procedura dichiarata illegittima. Tra l’altro il Ministero resistente avrebbe conferito successivamente incarichi della specie con attribuzione di punteggi ai candidati relativi agli incarichi al tempo conferiti e poi annullati in sede giudiziaria, in contrasto non solo con il D.M. 26 settembre 2017, ma anche con il giudicato formatosi sulle sentenze n. 8971/2010 e n.134/2011, di ottemperanza. Ad oggi la ricorrente risulterebbe privata sia dell’incarico di Direttore aggiunto, presso il D.A.P. (a seguito della spending review), che dell’incarico provveditoriale (a seguito della definizione delle procedura di mobilità), senza l’attribuzione di deleghe funzionali (contrariamente a quanto previsto dal P.C.D. del 13 gennaio 2017), in attesa della definizione della procedura comparativa per l’attribuzione di un incarico di dirigenza ordinario. Pertanto la procedura di conferimento degli incarichi non superiori indetta giusta comunicazione del 17.10.2017, costituirebbe attuazione del D.M. 28 settembre 2016, con conseguente applicabilità dei criteri di valutazione ivi previsti e derivante pregiudizio per la ricorrente. Conclude poi la ricorrente con l’indicazione degli atti dell’Amministrazione delineanti la gravità e i profili risarcitori ai fini del riconoscimento del danno curriculare e del danno per la lesione della dignità e dell’immagine professionale da liquidare in via equitativa, prodotto a causa della mancata considerazione della ricorrente nell’assegnazione dell’incarico superiore; con specifiche tabelle illustrative ha quantificato la perdita di chance connessa a tale mancata possibilità di pervenire alla funzione di Dirigente Generale confrontando la retribuzione oggi spettante al Dirigente Generale non preposto rispetto al dirigente superiore, avendo la ricorrente maturato il trattamento economico del dirigente superiore a far data dal 22. 09.2017: le differenze retributive ammonterebbero ad € 198.859,91, ritenendo che il danno derivante dalla perdita di chance nella misura del 50 % rispetto all’'importo che la ricorrente avrebbe conseguito qualora fosse divenuta Dirigente Generale e, dunque, pari ad € 99.429,90.

1.3. In prossimità della udienza il Ministero della Giustizia-DAP ha depositato articolata e argomentata memoria difensiva con la quale, dopo aver illustrato gli aspetti generali della risarcibilità del danno da lesione di interesse legittimo e di interesse pretensivo, ha evidenziato, con riferimento al caso di specie, la non ravvisabilità dei caratteri dell’illecito aquiliano non essendo sufficiente la mera illegittimità di un provvedimento amministrativo. Inoltre la sentenza di cui la ricorrente lamenterebbe la mancata applicazione (sent. n. 8971/2010) avrebbe solo ritenuto illegittimi i criteri fissati dall’Amministrazione penitenziaria per l’assegnazione degli incarichi dirigenziali, perché tardivi rispetto alle procedure selettive bandite e, in ogni caso, evidenzia che la sentenza n. 134/2011 avrebbe respinto il successivo ricorso per l’ottemperanza. Assume poi che gli incarichi oggetto della procedura per mobilità riferiti nella citata sentenza n. 8971/2010, come pure quelli conferiti al di fuori di tale procedura richiamati da tale sentenza, in ogni caso sarebbero venuti meno con il DPCM n. 84/2015 sulla riorganizzazione del Ministero della Giustizia e con i decreti attuativi di tale DPCM sarebbero state previste le determinazioni necessarie ai fini della valutazione comparativa per l’individuazione dei dirigenti della carriera penitenziaria cui conferire gli incarichi.

Inoltre la resistente si oppone alla richiesta risarcitoria in quanto la ricorrente non avrebbe dedotto alcun elemento di prova idoneo a dimostrare che a causa dell’esercizio illegittimo dell’attività amministrativa avrebbe subito un “danno non patrimoniale” e riguardo al presunto danno da perdita da chance e danni professionali la ricorrente non avrebbe offerto alcun elemento istruttorio riferito ai fattori funzionali–economici, di realizzazione della persona, od altro – idonei ad innescare la dedotta relazione causale tra l’atto annullato e la conseguenza lamentata e conclude la resistente per la reiezione del ricorso.

1.4. Parte ricorrente ha replicato con memoria conclusionale sia riguardo gli effetti della sentenza n.8971/2010 di annullamento delle procedure di mobilità e delle assegnazioni di sede avvenute al di fuori di queste, sia riguardo la esecutività di detta pronuncia, la cui efficacia generale sarebbe stata espressamente affermata con la sentenza di ottemperanza n. 134/2011, contrariamente a quanto affermato in sede difensiva dall’Amministrazione. La condotta censurabile dell’Amministrazione rileverebbe dalla utile valutazione degli incarichi, al tempo conferiti e poi annullati in sede giudiziaria, nelle successive valutazioni comparative effettuate dall’Amministrazione nell’ambito delle procedure di selezione, in violazione della par condicio competitorum, invece di qualificare tali attività come svolgimento di funzioni di fatto e non valutabili come titoli nelle predetta procedura. Replica inoltre la ricorrente riguardo il contestato difetto di allegazione di prova, in quanto avrebbe dimostrato che i provvedimenti adottati dall’Amministrazione le avrebbero arrecato un danno grave e irreparabile consistente, non solo nel mancato conferimento dell’incarico superiore per cui avrebbe concorso nella procedura, ma anche per le conseguenze discendenti dalla valutazione resa dall’Amministrazione (mancata considerazione del servizio svolto dalla ricorrente presso il Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, senza attuale incarico funzionale, in posizione di esubero, senza riconoscimento del diritto alla conservazione della sede di servizio attualmente ricoperta, possibilità di trasferimento in altra sede e rischio di mobilità in sede disagiate). La perdita di chance deriverebbe dalla impossibilità, per il futuro, per la ricorrente di poter assumere un incarico di dirigenza superiore, essendo stati attribuiti con la suddetta procedura tutti i n. 45 posti di funzione, così come previsti da decreto ministeriale, con conseguenze negative sulla possibile progressione di carriera, sino alla dirigenza generale, che ai sensi del d.lgs.n. 63/2006, presuppone l’aver svolto incarichi di particolare rilievo, tra i quali anche quelli di dirigenza superiore. Infine evidenzia la mancata attribuzione di alcuna delega funzionale (da circa un anno), nell’attesa della definizione della procedura comparativa di attribuzione degli incarichi di dirigenza ordinaria e il consequenziale danno morale connesso alla sofferenza ed al turbamento dello stato d’animo, oltre che alla lesione alla dignità della persona, quale diritto inviolabile garantito dall’art. 2 Cost.: lesione di carattere non patrimoniale, connotata in termini di ingiustizia, serietà dell’offesa e gravità delle conseguenze derivate nella sfera personale della ricorrente oltre la normale soglia di tollerabilità, comportando un peggioramento della qualità di vita della stessa.

Alla udienza pubblica del 26 giugno 2018 la causa la causa è stata trattenuta in decisione riservata e sciolta definitivamente la riserva nella camera di consiglio del 16 ottobre (all’uopo riconvocata), è passata in decisione.

2. La controversa vicenda, come sopra articolata, verte sulla domanda di accertamento, con relativa condanna del Ministero intimato, del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni, in relazione alla condotta della resistente, accertata con la sentenza di questa Sezione n. 8971/2010, passata in giudicato.

2.1. Il Collegio, in relazione a quanto rappresentato e documentato dalle parti, esamina i profili della condotta dell’Amministrazione in contestazione ai fini della ravvisabilità o meno dell’illecito aquiliano e della prova della ricorrenza della condotta illecita colposa.

2.1.1. L’Amministrazione resistente ha ritenuto non ravvisabili nella specie i caratteri dell’illecito aquiliano in quanto la sentenza n.8971/2010, di cui si lamenta la mancata applicazione, avrebbe ritenuto illegittimi soltanto i criteri fissati dall’Amministrazione penitenziaria per l’assegnazione degli incarichi dirigenziali perché tardivi rispetto alle procedure selettive bandite, fissati il 9.4.2008 oltre il termine ultimo assegnato ai dirigenti per la preferenza di sede (31.3.2008); la sentenza invece avrebbe ritenuto infondate le altre censure e il successivo ricorso per l’ottemperanza a tale decisione sarebbe stato respinto con la sentenza n. 134/2011. Inoltre secondo la resistente gli incarichi oggetto della procedura per mobilità cui si riferisce la citata sentenza n. 8971/2010, come pure quelli conferiti al di fuori di tale procedura riferiti in tale sentenza, sarebbero in ogni caso venuti meno con il DPCM 15 giugno 2015, n. 84 sulla riorganizzazione del Ministero della Giustizia e con i successivi decreti attuativi recanti le previsioni delle determinazioni ai fini della valutazione comparativa per l’individuazione dei dirigenti di carriera penitenziaria cui conferire gli incarichi, alla quale la stessa ricorrente avrebbe partecipato, e quindi non sussisterebbero i profili della responsabilità aquiliana con riferimento a reiterati comportamenti già stigmatizzati come illeciti dall’autorità giudiziaria. Secondo la resistente non sarebbe stata fornita la prova del danno subito dalla ricorrente, ossia la prova oggettiva del tipo di danno subito e quella altrettanto oggettiva della condotta colposa dell’Amministrazione stessa.

2.1.2. Al riguardo si osserva che la sentenza n. 8971/2010 è stata pronunciata nel ricorso proposto dalla ricorrente avverso “le modalità con cui è stata indetta ed è proseguita la mobilità provvisoria dei dirigenti penitenziaria, contestandone anche in primo luogo l’avvenuta determinazione dei criteri di valutazione solo dopo il suo avvio e successivamente la non conformità degli stessi all’art.10 del d.lgs n. 63 del 2006 e rilevando la mancata previsione di posti per il DAP e per le strutture carcerarie di Roma. ….si lamenta, altresì, l’assegnazione di posti dirigenziali presso il Dipartimento centrale in favore di quelli che prestavano già servizio, in qualità di distaccati, mediante meri ordini di servizio, puntualmente impugnati, e prescindendo, perciò, da ogni procedura comparativa. Con motivi aggiunti, si censura anche la determinazione dell’organigramma della Direzione generale del Personale e della Formazione, rilevando che essa sarebbe avvenuta facendo riferimento unicamente ai dirigenti già in servizio presso la Direzione generale in questione, ed inoltre si contesta la riorganizzazione del Dipartimento, per la quale ha operato un apposito gruppo di lavoro. Non ultimo, si deduce l’illegittimità del D.M. 27.9.2007, perché esso avrebbe modificato la tabella “A”, recante le dotazioni organiche, allegata al D.Lgs. n. 63 del 2006, in violazione di legge e, segnatamente, dell’art. 9 del medesimo D.Lgs. n. 63 del 2006”.

In particolare va rilevato che il Collegio adito con la predetta sentenza ha riconosciuto la fondatezza della domanda presentata dalla ricorrente ed ha disposto “l’annullamento delle procedure di mobilità e delle assegnazioni di sede avvenute al di fuori di queste” relative ai dirigenti penitenziari, nell’ambito delle quali l’Amministrazione aveva tardivamente determinato i criteri di valutazione; tra l’altro la sentenza ha evidenziato la illegittimità di tali criteri anche perché si ponevano – peraltro – in contrasto anche con il d.lgs. n. 63/2006, recante l’”Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154”.

La predetta sentenza n.8971/2010 di questa sezione ha altresì precisato “il non allineamento di detti criteri a quelli stabiliti ex lege” ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 63 del 2006 ed ha ritenuto la procedura inficiata con riguardo ad altri profili, tra cui la circostanza che “ulteriori posti sono stati assegnati secondo una procedura comparativa che ha assunto parametri elaborati da un apposito gruppo di lavoro, il quale non si è limitato ad esplicitare i criteri, pur illegittimi, stabiliti in accordo con le organizzazioni sindacali, ma agli stessi ha aggiunto ulteriori elementi di valutazione, secondo una griglia recante l’individuazione di singoli punteggi in relazione a precipui parametri” ed ha quindi rilevato che si è “assistito a tre modalità di assegnazione, seppure provvisoria, dei posti di dirigente penitenziario, con l’evidente assenza di garanzie di trasparenza e chiarezza, alle quali dovrebbe, invece, improntarsi l’azione amministrativa, e con conseguente disparità di trattamento”.

E ancora la sentenza prosegue rilevando che sia pur trattandosi di assegnazione provvisoria “comunque l’incarico di direzione ottenuto da alcuni, a seguito dell’espletamento della procedura di mobilità, anch’essa viziata sotto i profili in precedenza evidenziati (essendo in ogni caso illegittimi i criteri adottati), o al di fuori di qualsiasi valutazione comparativa, entrando nel curriculum vitae degli stessi, sarà valutato in futuro, quando l’Amministrazione provvederà all’assegnazione in via definitiva”.

Osserva il Collegio che la successiva sentenza di questa sezione n. 134 del 2011 ha respinto la domanda di ottemperanza della succitata sentenza n. 8971/2010 in quanto gli atti della procedura di mobilità provvisoria sono stati annullati e non “sussista (e)alcun obbligo, in capo all’Amministrazione, di dar corso ad un’altra, ben potendo la stessa procedere a quella definitiva, previa negoziazione”, ma ha ulteriormente statuito che “la sentenza si palesa autoesecutiva e non devono essere posti in essere ulteriori atti per darvi esecuzione (…) anche con riguardo agli ordini di servizio la sentenza sia autoesecutiva, essendo gli stessi stati rimossi dal mondo giuridico ed essendo i posti attualmente ricoperti solo de facto”.

2.1.3.Tanto premesso alla luce delle due pronunce e dei fatti in causa il Collegio rileva che è indubbio che gli incarichi temporanei, cui si riferisce la citata sentenza n. 8971/2010, sono venuti meno per effetto del DPCM 15 giugno 2015, n.84, come evidenziato anche dalla resistente, ma l’Amministrazione avrebbe dovuto comunque qualificare le attività discendenti da detti incarichi come svolgimento di funzioni di fatto, con conseguente estraneità degli stessi dalla valutazione della Commissione istituita per la valutazione dei titoli nelle procedure comparative.

Orbene va dato atto che dopo la pronuncia della sentenza n. 8971/2010, il Ministero ha portato a conoscenza degli Uffici di competenza con circolare del 9.07.2010, prot. n. 0292482 l’emanazione di tale sentenza, senza specifiche indicazioni sugli effetti della decisione e con successiva Nota GDAP 18.10.2010 n. 0424249-2010, riguardante “Conferimenti incarichi ai dirigenti penitenziari”, dopo aver comunicato che “verranno rivisti anche gli incarichi precedentemente conferiti –se pur in via provvisoria” ha precisato che in sede di decreto del Capo del Dipartimento, con il quale saranno resi gli incarichi disponibili e da conferire “In tale circostanza si terrà conto dei risultati raggiunti nell’espletamento delle funzioni nel quinquennio….al fine di consentire la valutazione annuale”.

Come emerge dagli atti, l’Amministrazione resistente ha considerato gli incarichi dichiarati dai partecipanti alla suddetta procedura (conferiti e poi annullati in sede giudiziaria) – realmente qualificabili come posizione de facto (così anche qualificati dalla sentenza n.134/2011) – invece come elementi valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle successive valutazioni comparative effettuate dall’Amministrazione nell’ambito delle procedure di selezione; circostanza non contestata dalla resistente.

Gli incarichi interessati dalle richiamate pronunce sono stati conferiti nello stesso periodo di tempo considerato nella procedura comparativa per il conferimento degli incarichi superiori della dirigenza penitenziaria, indetta con avviso Nota DAP 081594 del 21.02.2017 dalla Direzione Generale del Personale e delle Risorse, ossia nel lasso di tempo dal 01.01.2007 al 31.12.2016, incarichi espletati e considerati nella relativa procedura riguardanti il decennio anteriore all’anno di comunicazione dei posti disponibili.

2.1.4. Pertanto seppur condivisibili in generale le argomentate considerazioni difensive dell’Amministrazione resistente riguardo la insufficienza della mera illegittimità di un provvedimento amministrativo ai fini della individuazione della sussistenza di un comportamento illecito da parte dell’Amministrazione, tuttavia da quanto sopra rilevato emergono ulteriori e aggiuntive modalità comportamentali dell’Amministrazione con effetti lesivi rispetto alla illegittimità già apprezzata dall’autorità giurisdizionale con le predette pronunce, nonostante quindi la conoscenza dell’Amministrazione resistente della cogenza delle stesse (errore non scusabile), con derivante condotta illecita colposa.

Va rilevato in particolare che la ricorrente è stata nominata dirigente con decreto del Ministero della Giustizia, in data 18.10.2006, registrato alla Corte dei Conti in data 18.12.2006 e per i primi 6 anni dalla nomina a dirigente è risultata priva di incarico fino al 20.6.2012, data in cui le è stato conferito l’incarico di Direttore aggiunto dell’ex Ufficio del contenzioso.

A ciò va aggiunto che nelle more della definizione della suindicata procedura comparativa e del conferimento degli incarichi di dirigenza superiore, sono intervenuti atti adottati nei confronti della ricorrente: - ordine di servizio n. 8581 del 19.07.2016, con cui il Capo del Dipartimento ha disposto il distacco della ricorrente presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise, dal 1° settembre 2016 sino 31.12 2016 (prorogato fino al 31.12.2017). Durante il distacco presso il predetto Provveditorato alla ricorrente sono stati attribuiti vari incarichi, tra cui l’incarico provvisorio di Direttore dell’Ufficio I – Affari Generali del Provveditorato, incarico di dirigenza superiore (decreto provveditoriale n. 24 del 28.11.2016 con la specificità della provvisorietà e dell’incarico conferito a prescindere “dall’attuale non esistenza del P.C.D. previsto dall’art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 63/2006”; - ordine di servizio del Provveditore n. 5 del 20 febbraio 2017, con cui è stata attribuita alla dott.ssa Andreozzi la funzione di firma degli atti istruttori nell’ambito dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Ufficio I – Affari Generali del Provveditorato del Lazio, Abruzzo e Molise nonché la gestione del personale assegnato al suddetto Provveditorato sino al conferimento degli incarichi dirigenziali. Risulta poi che la ricorrente dal 14.11.2017 è rientrata in servizio al D.A.P. – Ufficio IV Affari legali, senza attribuzione di incarichi e funzioni di delega.

Va dato atto, come rilevato dalla resistente, che gli incarichi dirigenziali sono decaduti con DPCM 15.6.2015, n.84 che ha introdotto la Riforma del Ministero della giustizia, a cui ha fatto seguito l’emanazione dei decreti attuativi e messi a concorso i posti di funzione e avviate le procedure per il conferimento di posizioni dirigenziali (cui ha partecipato anche la ricorrente).

2.1.5. In tale ottica ciò che rileva ai fini dell’esame della domanda risarcitoria del danno non patrimoniale è la ravvisabilità della illecita modalità comportamentale dell’Amministrazione che non ha annullato gli incarichi conferiti illegittimamente nella effettuata procedura di mobilità a seguito delle sentenze pronunciate e non ha considerato gli incarichi conferiti come posizioni di fatto, non valutabili nelle procedure di selezione, ma li ha invece valutati titoli utili per l’attribuzione del punteggio nelle successive procedure selettive. Peraltro tale comportamento dell’Amministrazione unitamente al mancato conferimento di un incarico dirigenziale alla ricorrente, nonostante la nomina a dirigente con decreto del 18.10.2006, registrato alla Corte dei conti in data 18.12.2006 (fino al 20.6.2012 data di conferimento dell’incarico di Direttore aggiunto dell’ex ufficio del contenzioso), ha esposto la stessa ad un pregiudizio sul profilo della esperienza professionale rispetto a quei soggetti ai quali sono stati conferiti incarichi de facto, comunque valutati nelle procedure in atto con conseguente alterazione della par condicio competitorum. Tale condotta dell’Amministrazione ha determinato alla ricorrente un danno ingiusto consistente nella limitazione nella attribuzione di incarichi superiori, come dimostrato dalla stessa, nel periodo di riferimento e da ultimo in occasione della partecipazione alla nuova procedura comparativa di mobilità (2017) in relazione alla quale non è rientrata nella graduatoria degli idonei, non potendo vantare quali titoli valutabili incarichi espletati a differenza di altri candidati vincitori i cui incarichi conferiti sono stati valutati ai fini dei titoli pur dichiarati illegittimi e da annullare a seguito della sentenza n.8971/2010.

Non possono condividersi le argomentazioni sostenute dalla resistente sulla non ravvisabilità dell’illecito riguardo il proprio comportamento, ciò in quanto dimostrano solo l’attività inerente la fase successiva dell’attuazione della regolamentazione della riorganizzazione ministeriale e degli Uffici dirigenziali e dotazioni organiche, con decadenza degli incarichi dirigenziali precedentemente assegnati di cui al DPCM 15.6.2015, n. 84 e le procedure per il conferimento delle posizioni dirigenziali superiori successivamente adottate, mentre non sono offerti elementi atti a contrastare quanto sostenuto dalla ricorrente riguardo la corretta qualificazione degli incarichi temporanei conferiti e valutati, seppur dichiarati illegittimi.

Sotto il profilo soggettivo, d’altronde, trova conferma la responsabilità della resistente nel non aver provveduto ad un conferimento di incarico dirigenziale dalla nomina della ricorrente nel periodo di interesse e di non aver provveduto, dopo l’annullamento degli atti della procedura di mobilità di cui al dictum giudiziale, alla effettiva qualificazione “de facto” degli incarichi temporanei conferiti (e dichiarati illegittimi).

2.1.6.In ordine alle voci di danno richieste e alla quantificazione di esse il Collegio rileva che nella sostanza la domanda di risarcimento riguarda la perdita di chance, sul profilo del danno professionale, che parte ricorrente ha, nel senso sopra precisato, subito a causa dell’illegittimo operato dell’Amministrazione e si tratta, con ogni evidenza, di danni che non è possibile provare nel loro preciso ammontare, che devono essere dunque liquidati in via equitativa ai sensi degli articoli 2056 e 1226 del cod. civile, per la mancata attribuzione di un incarico dirigenziale dal 2006 al 2017,tenendo conto comunque del conferimento di incarico di Direttore aggiunto ex Ufficio del contenzioso (dal 20.6.2012) e della vigenza degli incarichi superiori provvisori, come sopra indicati, che sono intervenuti nel periodo dal 2012 al 2017, anno in cui la ricorrente ha maturato il trattamento economico superiore.

Al riguardo il Collegio ritiene palesemente eccessive le richieste di parte ricorrente (50% delle differenze retributive tra retribuzione spettante al Direttore Generale non preposto e retribuzione spettante al Dirigente superiore presumibilmente dal 1.1.2022, quale D.G., nell’ammontare da liquidare pari ad euro 99.429,90) tenuto conto del criterio probabilistico adottato in relazione anche all’ indicato termine di presumibile accesso a funzione superiore e dell’ incertezza dell’avveramento del fatto.

2.1.7. Pertanto, ad avviso del Collegio, il risarcimento del danno va limitato al periodo suddetto - dal 2006 al 2017 - e riguardo al parametro da assumere per stabilire l’importo occorre tener conto del trattamento stipendiale tabellare spettante al livello dirigenziale, nel trattamento base e di indennità spettanti. L’importo da liquidare sarà costituito dalla differenza tra il trattamento stipendiale dirigenziale, come sopra indicato, per gli anni di riferimento - detratto quanto comunque percepito dalla ricorrente nel periodo dal 2012 al 2017 nella vigenza degli incarichi superiori provvisori alla stessa conferiti - e quanto effettivamente percepito, con esclusione di attribuzioni di ammontari relativi a periodi futuri, incerti e presuntivi, come indicati da parte ricorrente.

Restano in ogni caso escluse dalla determinazione dell’ammontare risarcibile le altre voci di danni non patrimoniali ed esistenziali (per la lesione della dignità e dell’immagine), comunque richieste, ma non adeguatamente provate con concreti e idonei elementi sugli effetti e pregiudizi subiti.

2.1.8. In conclusione, dagli elementi probatori offerti circa la sussistenza del danno, come sopra individuato, e dall’apprezzamento equitativo del Collegio sulla pretesa risarcitoria avanzata, per le ragioni sopra esposte e gli elementi presuntivi comunque incidenti sul caso, si ritiene opportuno procedere all’applicazione di una riduzione – 50 per cento – (percentuale analoga a quella proposta da parte ricorrente) sull’importo dei trattamenti stipendiali come determinato sub par. 2.1.7. per il periodo di riferimento. All’importo così ottenuto, per la valutazione equitativa operata, va applicata la riduzione del 10 per cento, senza tuttavia riconoscere la corresponsione di interessi (legali e per rivalutazione monetaria), tenuto conto della natura equitativa della valutazione operata e quindi non suscettibile di essere integrata con interessi o rivalutazione se non dal momento della pubblicazione della decisione che la prevede.

Sulla base delle argomentazioni fin qui svolte il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti sopra indicati.

Considerata la complessità dell’articolata vicenda contenziosa sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 26 giugno 2018, 16 ottobre 2018, con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere


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