I detenuti al 41-bis potranno cucinare in cella: sentenza della Corte Costituzionale stabilisce che non c'è pericolo di crescita di potere in carcere
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MAFIA 41-BIS I detenuti al 41-bis potranno cucinare in cella: sentenza della Corte Costituzionale stabilisce che non c'è pericolo di crescita di potere in carcere 14/10/2018 

Anche chi è detenuto al 41bis "deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi in quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale". Con questa motivazione la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma che vieta di cuocere cibi a chi si trova ristretto con regime di carcere duro.

La norma è contenuta nell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, disposizione che in generale stabilisce le particolari restrizioni per i detenuti che abbiano commesso gravi reati di mafia, e nel comma 2-quater "impone che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi". Una misura, quest'ultima, introdotta nel 2009 nella necessità di contrastare l'eventuale crescita di "potere" e prestigio criminale del detenuto all'interno del carcere, misurabile anche attraverso la disponibilità di generi alimentari "di lusso".

Nella sentenza, di cui è relatore il giudice Nicolò Zanon, si fa notare, tra l'altro, che "la crescita di 'potere' e di prestigio all'interno del carcere potrebbe derivare anche dalla disponibilità di generi alimentari 'di lusso' da consumare crudi. Ma "anche al di là di questo ovvio rilievo - prosegue la sentenza -, è la stessa ordinaria applicazione delle regole di disciplina specificamente previste a rendere pressoché impossibile qualunque abusiva posizione di privilegio o di 'potere' all'interno del carcere collegata alla cottura del cibo".

Inoltre il regime di 41bis "rende assai improbabile il possesso, da parte del detenuto, di generi alimentari pregiati, che risultino motivo di discriminazione fra detenuti o mezzo improprio di scambio, o tali comunque da distinguere la sua posizione, pur all'interno del limitatissimo 'gruppo di socialità" entro il quale al detenuto è concesso di convivere.

Ansa


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