Un altro Poliziotto escluso dal Concorso Sovrintendenti Polizia Penitenziaria: anche lui vince ricorso al TAR
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SENTENZE TAR E CONSIGLIO DI STATO Un altro Poliziotto escluso dal Concorso Sovrintendenti Polizia Penitenziaria: anche lui vince ricorso al TAR 19/10/2020 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 425 del 2020, proposto da Giuseppe Esposito, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Dulvi Corcione, Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Dulvi Corcione in Afragola, piazza E. Gianturco n. 2;
contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

Massimo Cozzolino non costituito in giudizio;
per l'annullamento del decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria adottato e pubblicato in data 6.9.2019 con il quale sono state approvate le graduatorie definitive del “Concorso interno straordinario per titoli e superamento di un successivo corso di formazione a complessivi n. 2851 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile dei sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria”, nella parte in cui non risulta tra i soggetti dichiarati vincitori del richiamato concorso interno; nonchè della circolare (n. m_dg.GDAP.05/09/2019.0019530/ID) pubblicata ed adottata in data 5.9.2019 con cui è stata comunicata l’approvazione delle graduatorie definitive e la nomina dei vincitori nella parte in cui l’Amministrazione non ha accolto la sua istanza di riesame della sua domanda di partecipazione; del provvedimento endoprocedimentale n. 0010011 del 3.5.2019, con cui il DAP ha omesso di valutare il punteggio da attribuirgli ai fini della valutazione per l’accesso al corso da sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2020 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tar Campania, Napoli, Giuseppe Esposito impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria adottato e pubblicato in data 6.9.2019 con il quale sono state approvate le graduatorie definitive del “Concorso interno straordinario per titoli e superamento di un successivo corso di formazione a complessivi n. 2851 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile dei sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria”, nella parte in cui non risulta tra i soggetti dichiarati vincitori del richiamato concorso interno; nonchè la circolare (n. m_dg.GDAP.05/09/2019.0019530/ID) pubblicata ed adottata in data 5.9.2019 con cui è stata comunicata l’approvazione delle graduatorie definitive e la nomina dei vincitori nella parte in cui l’Amministrazione non ha accolto la sua istanza di riesame della sua domanda di partecipazione; il provvedimento endoprocedimentale n. 0010011 del 3.5.2019, con cui il DAP ha omesso di valutare il punteggio da attribuirgli ai fini della valutazione per l’accesso al corso da sovrintendente del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Parte ricorrente premetteva che: aveva partecipato al concorso in questione, indetto il 19.12.2017 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria; conformemente all’art. 4 del bando di concorso, egli, in data 2.1.2018, entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione dell’avviso, con prot. d’entrata del Centro Penitenziario “P. Mandato” di Secondigliano (NA) n. 95, aveva provveduto all’inoltro della propria istanza di partecipazione; in data 3.5.2019, il Ministero della Giustizia aveva pubblicato un primo elenco (non definitivo) dei soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione, indicando i punteggi attribuiti ai medesimi, ma egli era stato escluso poichè l’Amministrazione aveva omesso di valutare la sua istanza; pertanto, in data 9.5.2019 aveva presentato istanza di inserimento in graduatoria a seguito di smarrimento della propria richiesta di partecipazione; tuttavia, l’Amministrazione aveva approvato gli atti del concorso e la graduatoria finale, escludendolo definitivamente.

A fondamento del gravame, il ricorrente deduceva violazione della legge n. 241 del 1990, violazione della lex specialis, dei principi del favor partecipationis e par condicio. Ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 3, del bando di concorso, infatti, “Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, secondo i modelli allegati (all. 1, all. 2, all. 3 e all. 4) e indirizzate al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse, Ufficio VI - Concorsi, devono essere presentate direttamente alla direzione dell’istituto o servizio ove il dipendente, a qualunque titolo, presta servizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo dalla data della pubblicazione del presente bando (…) La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla domanda dal personale addetto al ricevimento che ne cura la protocollazione (…)”. Il ricorrente, in data 2.1.2018 con prot. ricezione n. 95, ha presentato la propria istanza di partecipazione. Ciò nonostante, nel corso del procedimento di selezione, precisamente in data 3.5.2019, egli ha constatato l’assenza del proprio nominativo nell’elenco provvisorio dei soggetti da sottoporre ad avanzamento e ha rappresentato l’omissione all’Amministrazione resistente, a mezzo istanza di riammissione (prot. n. 7000/V) e di rivalutazione della propria posizione, senza però conseguire alcun riscontro. Qualora l’Amministrazione avesse adempiuto ai propri doveri il ricorrente avrebbe concorso, in condizioni di parità e di uguaglianza, con coloro che hanno inoltrato domanda per il medesimo profilo e per le stesse annualità di riferimento.

Si costituiva in giudizio il Ministero resistente.

Con ordinanza cautelare n. 603 del 2010, il Collegio, dato che atto che risultava “agli atti di causa che effettivamente il ricorrente ha protocollato la domanda di partecipazione alla selezione interna di cui trattasi in data 2.01.2018 pro.llo n. 95 e, pertanto, che verosimilmente tale istanza non è stata esitata a seguito di smarrimento da parte degli Uffici competenti”, ha accolto la domanda cautelare, “al fine del riesame da parte dell’amministrazione che dovrà valutare, ora per allora, la domanda del ricorrente”.

In ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale, l’Amministrazione resistente ha riesaminato la posizione del ricorrente, attribuendogli, con verbale n. 83 del 26.2.2020, il punteggio di 18,00, inserendolo conseguentemente in graduatoria dei vincitori del concorso per cui è causa, con decorrenza dal 1.1.2012.

Con successiva ordinanza n. 4072 del 2020, il Tribunale fissava l’udienza pubblica ex art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.

All’udienza del 28.9.2020, previa integrazione del contraddittorio, la causa veniva trattenuta in decisione.

2.Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Oggetto di gravame sono gli atti del “Concorso interno straordinario per titoli e superamento di un successivo corso di formazione a complessivi n. 2851 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile dei sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria”, indetto con PRG del 19.12.2017, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia il 22.12.2017, e confluito nel PDG del 30.8.2019, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia il 6.9.2019, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori.

Con un unico motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto il ricorrente deduceva violazione della legge n. 241 del 1990, violazione della lex specialis, dei principi del favor partecipationis e par condicio, in quanto, nonostante egli avesse ritualmente presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa, questa non è stata valutata ed egli è stato, conseguentemente, escluso.

Come già evidenziato in sede cautelare, risulta dagli atti di causa che il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso in questione alla Direzione del Centro Penitenziario “P. Mandato” di Secondigliano (NA) in data 2.1.2018, con prot. n. 95 (cfr. all. n. 4 al ricorso introduttivo). Risulta altresì che la Direzione del Centro Penitenziario “P. Mandato” di Secondigliano (NA) ha trasmesso, in data 22.5.2019, alla Direzione generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Uff. concorsi, una mail con cui ha inoltrato le domanda di partecipazione al concorso in questione di alcuni dipendenti, tra cui l’odierno ricorrente, che, per mero errore materiale, non erano state trasmesse con la precedente mail del 9.2.2018 (cfr. all. n 4 al ricorso introduttivo).

È pacifico, pertanto, che il ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione al concorso conformemente a quanto statuito dall’art. 4, commi 1 e 3, del relativo bando, secondo cui “Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, secondo i modelli allegati (all. 1, all. 2, all. 3 e all. 4) e indirizzate al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse, Ufficio VI - Concorsi, devono essere presentate direttamente alla direzione dell’istituto o servizio ove il dipendente, a qualunque titolo, presta servizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo dalla data della pubblicazione del presente bando (…) La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto sulla domanda dal personale addetto al ricevimento che ne cura la protocollazione (…)”.

Il ricorrente, infatti, risulta aver presentato domanda di partecipazione in data 2.1.2018 presso la Direzione dell’istituto dove prestava servizio, con prot. ricezione n. 95. È stato, pertanto, per un mero errore materiale dell’Amministrazione, e in particolare della Direzione del Centro Penitenziario “P. Mandato” di Secondigliano (NA) che ha ricevuto per competenza la domanda di partecipazione del ricorrente, che la stessa è stata inoltrata tardivamente all’Uff. concorsi (cfr. mail e successiva attestazione della Direzione del Centro Penitenziario “P. Mandato” di Secondigliano allegata al ricorso introduttivo).

Di conseguenza, l’omessa valutazione della domanda di partecipazione del ricorrente e la sua esclusione dalla procedura concorsuale in questione è illegittima, essendo imputabile a errore materiale dell’Amministrazione stessa.

Peraltro, l’Amministrazione resistente ha, seppur in ottemperanza alla pronuncia cautelare di questo Tribunale e quindi con riserva in attesa della definizione del merito del ricorso, riesaminato la posizione del ricorrente, attribuendogli, con verbale n. 83 del 26.2.2020, il punteggio di 18,00 e inserendolo, conseguentemente, nella graduatoria dei vincitori del concorso per cui è causa di cui al PDG del 30.8.2019.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, i provvedimenti gravati annullati con conseguente inserimento del ricorrente nella graduatoria dei vincitori del concorso per cui è causa di cui al PDG del 30.8.2019 con il punteggio di 18,00, quale risultante dal verbale n. 83 del 26.2.2020.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti gravati.

Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1500, oltre iva e cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Alessandro Tomassetti, Consigliere

Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore


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