Addetto alla sala regia, sentenza TAR: Poliziotto penitenziario non ha diritto ad indennità per servizio esterno
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SENTENZE TAR E CONSIGLIO DI STATO Addetto alla sala regia, sentenza TAR: Poliziotto penitenziario non ha diritto ad indennità per servizio esterno 28/09/2018 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1190 del 2011, proposto da
Emanuele Moccia, Giuseppe M. Acinapura, Gianfranco Iuliano, Agostino Crocco, Francesco Trotta, Salvatore Liparoti, Marcello Runco, Cesare Valente, rappresentati e difesi dall'avvocato Concetta Antonella Mammolenti, con domicilio eletto presso lo studio Gian Paolo Furriolo in Catanzaro, c.so Mazzini,269;
contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
per il riconoscimento

del diritto alla corresponsione dell’indennità per i servizi esterni al personale di Polizia Penitenziaria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti si sono rivolti a questo Tar per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 9 co. 2 d.P.R. 395/1995 per servizi esterni effettuati presso la sala regia della Casa Circondariale di Cosenza dal 1.1.2004 al 31.12.2007.

Hanno richiamato a fondamento della domanda l’espresso riconoscimento dell’emolumento per gli addetti alla sala regia dalla circolare ministeriale del 13.12.2007 e da precedente del consiglio di stato n. 1227/2009.

Si è costituito il Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza, eccependo altresì nella memoria ex art 73 c.p.a. la prescrizione del diritto ove riconosciuto.

All’udienza pubblica del 26 settembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La delibazione della domanda richiede una analisi della normativa relativa alla pretesa indennità, già istituita con D.P.R. 140/1997 e modificata nella portata applicativa dalle successive norme regolamentari, la quale è concepita per compensare le attività svolte regolarmente in condizioni di particolare disagio, consistente nell'esposizione agli agenti atmosferici e ai rischi aggiuntivi normalmente connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 30/06/2005, n. 3583 ; Consiglio di Stato, sez. IV, 27/11/2007, n. 6053 e di recente, tra le tante T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia), sez. I, 18/03/2014, n. 105

T.A.R. Reggio Calabria (Calabria) sez. I 09 giugno 2016 n. 667 T.A.R. Palermo, (Sicilia), sez. I, 15/05/2014, n. 1243).

Dispone l’art. 9 del d.P.R. 395/1995 al primo comma che “A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde” ed al secondo comma che “Il compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati”.

L’art. 11 D.P.R. n. 254/99 ha esteso l’indennità in esame “al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonchè tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi”.

L’art. 9 D.P.R. n. 164/02 ha, poi, specificato che l’indennità deve essere corrisposta “al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore”.

La circolare richiamata da parte ricorrente nel dare interpretazione al quadro normativo a fini applicativi afferma:

- il riconoscimento dell’indennità a tutte le attività espletate presso “le postazioni di servizio istituite all’interno della cinta, atteso che questa delimita con certezza l’area all’interno della quale istituzionalmente risiede la popolazione detenuta”;

- “la norma estende altresì la sua efficacia a tutti gli altri ambienti che, pur non essendo istituzionalmente destinati alla detenzione, possono occasionalmente o provvisoriamente ospitare uno o più detenuti: tali possono essere considerati i mezzi di trasporto, le aule giudiziarie, gli ospedali, gli ambienti lavorativi dei detenuti”;

e nell’elencare esemplificatamente i servizi per i quali la corrisponsione è dovuta riporta anche “i servizi di controllo tramite le sale regie e le centrali operative regionali”.

Da quanto illustrato risulta evidente che l’estensione del 1999 ai servizi propriamente svolti all’esterno ed a quelli svolti dal personale penitenziario in sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati si giustifica nel rischio connesso alla presenza dei detenuti, come anche confermato dalla menzionata circolare che individua l’ambito oggettivo delle attività in quelle svolte all’interno della cinta muraria ove risiedono i detenuti ed in quella che pur ad esso esterna possa occasionalmente o provvisoriamente ospitarli.

Le previsioni astratte debbono essere calate alla fattispecie concreta.

Risulta dalla relazione depositata dal Ministero della Giustizia- Dap – casa circondariale di Cosenza in ottemperanza ad ordinanza collegiale istruttoria:

- che il servizio reso dai ricorrenti nella sala regia della casa circondariale ricomprendeva i compiti di -) in caso di allarme proveniente da uno dei posti interni accertano tramite telefoni interni e/o visione dei monitors dell’impianto tva circuito chiuso la criticità...avvisano il coordinatore di sorveglianza generaleper gli interventi di competenza o danno l’allarme generalizzato azionando un pulsante per l’intervento di tutti i poliziotti..-) assicurano il servizio del centralino telefonico 24 h al giorno, -) assicurano il servizio delle telefonate dei detenuti con gli aventi diritto, -) nelle ore di chiusura degli uffici assicurano il servizio ..fax, -) custodiscono le chiavi di riserva per alcuni lovcali dellla casa circondariale;

- che il locale adibito a sala regia non si trova dentro i reparti detentivi ma è ubicata nel corpo di fabbrica della direzione dell’istituto, all’esterno del muro di cinta con accesso consentito al personale penitenziario autorizzato con esclusione dei detenuti;

- che il personale ivi addetto non è armato.

La specifica descrizione delle mansioni svolte e del luogo di svolgimento consente di escludere il diritto alla indennità.

L’attività della sala regia dell’istituto penitenziario cosentino non rientra, infatti, anzitutto né nella fattispecie del co. 2 dell’art. 9 d.P.R. 395/1995 essendo servizio svolto all’esterno della cinta muraria ed in locale ove è esclusa la presenza anche solo occasionale dei detenuti, né nella fattispecie della vigilanza di cui all’art. 11 d.P.R. 254/1999 in quanto prevista unicamente per quella svolta all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi.

Rintiene ancora il Tribunale che l’attività della sala regia posta al di fuori della cinta non sia sussumibile, infine, nella ipotesi del comma 1 neiservizi esterni, compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena posto che l’attività di “monitoraggio” nell’edificio adiacente al perimetro murario non presenta quei rischi connessi alla previsione normativa propria del personale come sentinelle o pattuglie esposta ad agenti atmosferici/a pericolo di attacco. La giurisprudenza più volte si è espressa nella inconfigurabilità del diritto all’emolumento per il solo fatto che l’attività sia svolta “all’esterno” in difetto di particolari condizioni di disagio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 dicembre 2008, n. 6383; id., Sez. VI, 12 febbraio 2008, n. 469; T.A.R. Toscana, Sez. I, 11 aprile 2013, n. 543).

L’inserimento da parte della circolare dei servizi di controllo nella sale regia non contrasta con la conclusione raggiunta dal Collegio: la premessa dell’atto interno relativa all’ambito di applicazione dell’indennità vi fa rientrare quelle sale regia inserite nell’ambito nella cinta muraria.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

La peculiarità del caso in esame giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

1) Rigetta il ricorso;

2) Compensa tra le parti le spese di lite;

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE Francesca Goggiamani 

IL PRESIDENTE Vincenzo Salamone
 


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