Colloqui detenuti in videoconferenza, udienze e permessi sospesi: ecco il testo del Decreto approvato in nottata
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NOTIZIE Colloqui detenuti in videoconferenza, udienze e permessi sospesi: ecco il testo del Decreto approvato in nottata 07/03/2020 

La giustizia si ferma per il coronavirus fino al 31 maggio. Uno stop di due mesi e mezzo, il più lungo deciso finora dal governo, ecco i provvedimenti che riguardano da vicino la gestione delle carcere, contenuti nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri riunitosi nella serata di ieri e conclusosi dopo la mezzanote.

UDIENZE DEI DETENTUI SOSPESE FINO AL 31 MAGGIO

Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

COLLOQUI IN CARCERE IN VIDEOCONFERENZA OVE POSSIBILE

Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

SOSPESI PERMESSI PREMIO IN ACCORDO CON GARANTE DETENUTI 

Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, il magistrato di sorveglianza, sentito il Garante dei diritti delle persone detenute territorialmente competente, ovvero, in assenza, il Garante nazionale, può sospendere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 della medesima legge.

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