Concorso Agenti Polizia Penitenziaria 2019: 754 posti per civili, VFP1 e VFP4
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CONCORSI Concorso Agenti Polizia Penitenziaria 2019: 754 posti per civili, VFP1 e VFP4 05/03/2019 

Concorso Agenti Polizia Penitenziaria 2019: 754 posti per civili, VFP1 e VFP4

 

Modello di domanda (pdf, 106 Kb)

 

Guida alla compilazione

 

REGISTRAZIONE (disponibile dal 6 marzo 2019)

DOMANDA (disponibile dal 6 marzo 2019)

 

 

 

Decreto 11 febbraio 2019 - Concorso a 754 posti di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria maschile e femminile

11 febbraio 2019

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 5 marzo 2019 - IV serie speciale)

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

 

Articolo 1
( Posti disponibili a concorso )

  1. Per le esigenze di reclutamento di un numero complessivo di 754 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, sono indetti i seguenti concorsi pubblici:

    1. concorso pubblico, per esame e titoli, a n. 452 posti (340 uomini; 112 donne) riservato:

      • ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria ;

      • ai volontari inferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria;

    2. concorso pubblico per esame a n. 302 posti ( 226 uomini; 76 donne) aperto ai cittadini italiani, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria.
      Numero 2 posti (uno maschile ed uno femminile) sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) previsto dall’art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, per l’assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.

  1. I posti del concorso di cui al comma 1, lettera a), eventualmente non coperti per insufficienza di candidati idonei, saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso di cui alla lettera b), secondo l’ordine della relativa graduatoria finale di merito, maschile e femminile.

  2. Si precisa che all’atto della presentazione della domanda con le modalità di cui all’articolo 5 i candidati debbono optare per il concorso cui intendono prendere parte, essendo consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui al comma 1, avendone i requisiti.

  3. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2019 - 2021.

Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.

 

Articolo 2
( Requisiti e condizioni per la partecipazione )

  1. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione ai concorsi del presente bando sono i seguenti:2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

    1. cittadinanza italiana;

    2. godimento dei diritti civili e politici;

    3. aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi superato gli anni ventotto;

    4. idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive disposizioni, ed in particolare:

      • Requisiti fisici:

        1. sana e robusta costituzione fisica;

        2. composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile; massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile;

        3. senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente;

        4. visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell’occhio che vede meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione;

        5. funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15 decibel all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);

        6. l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque:

        • devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori;

        • è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa;

        • almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori;

        • gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;

        • il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.

Costituiscono causa di non idoneità le imperfezioni ed infermità previste dall'articolo 123 del decreto legislativo, 30 ottobre 1992, n. 443.

  • Requisiti attitudinali:

    1. un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;

    2. un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;

    3. una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;

    4. una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro.

  1. Titolo studio:

    1. per il concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a): diploma di istruzione secondaria di primo grado;

    2. per il concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b): diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

  2. essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

  1. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.


     

Articolo 3
( Esclusione dal Concorso )

  1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, nonché i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita per l’accertamento dell’idoneità fisica e psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali.

  2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

  3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell’articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

  4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al ruolo del personale del Corpo della Polizia Penitenziaria, nonché l’idoneità psico- fisica ed attitudinale al servizio di Polizia Penitenziaria dei candidati.

  5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano “con riserva” alle prove ed agli accertamenti concorsuali.

  6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con decreto del Direttore generale del personale delle risorse.

  7. Non possono partecipare al concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del presente bando, pena l’esclusione, coloro che abbiano svolto servizio nelle FF.AA. esclusivamente come volontari in ferma breve (VFB) o volontari in ferma annuale (VFA), nonché i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale.

     

Articolo 4
( Trattamento dei dati personali )

  1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

  2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l’esclusione dal concorso.

  3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.

  4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse – Ufficio VI - Concorsi, Polizia Penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2, - 00164 - Roma, titolare del trattamento.

  5. Il responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione generale del personale e delle risorse preposto alla direzione dell’Ufficio VI - Concorsi.

     

Articolo 5
( Domanda di partecipazione )

  1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV^ Serie Speciale, concorsi ed esami.
    Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.
    Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova scritta d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda stessa, che dovrà essere sottoscritta il giorno della prova d’esame, pena la non ammissione alla stessa.
    In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
    Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo telematico, né l’invio della domanda.

  2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

  3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al presente bando ( Allegato 1), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse – Ufficio VI - Concorsi, Polizia Penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.

     

Articolo 6
( Compilazione della domanda )

  1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare:

    1. il cognome ed il nome;

    2. la data ed il comune di nascita, nonché il codice fiscale;

    3. il possesso della cittadinanza italiana;

    4. l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

    5. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

    6. il titolo di studio, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

    7. i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

    8. se si è stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

    9. di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

  2. Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.

  3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del codice fiscale, della residenza o il domicilio nonché dell’indirizzo di posta elettronica dove ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento – al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse – Ufficio VI - Concorsi Polizia Penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito intervenute successivamente all’inoltro della domanda di partecipazione presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso.

  4. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di conoscere che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 20 maggio 2019, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it .

  5. Oltre ai dati ed alle informazioni sopra elencate di cui ai commi precedenti :

    1. i candidati al concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente bando, in possesso dell’attestato di bilinguismo previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 752/1976, dovranno obbligatoriamente precisare in quale lingua (italiano o tedesco) intendano sostenere la prova concorsuale;

    2. i candidati al concorso di cui al comma 1, lettera a) del presente bando dovranno dichiarare, nella suddetta domanda, i servizi prestati quale volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale, con l’indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:

      • Forza Armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina o Aeronautica );

      • se si trovi in servizio o in congedo;

      •  date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da VFP1 e dell’eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonché la denominazione e la sede dell’ultimo Comando/Reparto di servizio.

  6. L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, né di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.

     

Articolo 7
( Estratto della Documentazione di Servizio )

  1. I candidati non esclusi che partecipano ai concorsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del presente bando dovranno produrre all’atto della presentazione alla prova scritta prevista dal successivo articolo 10, pena la non valutabilità dei titoli, l’estratto della documentazione di servizio, prevista dall'articolo 1023, comma 3, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, redatto come da fac-simile in allegato 2, secondo le seguenti modalità:

    1. i candidati in posizione di congedo prima del termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno presentare l’estratto della documentazione di servizio (Allegato 2) rilasciato dall’ultimo Ente/Reparto di servizio all’atto del congedo, il quale dovrà contenere i dati relativi al servizio prestato quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale e dovrà essere firmato dal Comandate del Corpo/Reparto e sottoscritto dall’aspirante per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti;

    2. i candidati in servizio al termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno richiedere l’estratto della documentazione di servizio (Allegato 2) al Reparto/ Ente di appartenenza; tale documento deve essere chiuso tassativamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dovrà essere firmato dal Comandate del Corpo/Reparto e sottoscritto dall’aspirante per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.

       

Articolo 8
( Comunicazione agli aspiranti )

  1. Ad eccezione delle notifiche di cui all’articolo 6, comma 4, e eventuali modifiche, pubblicate sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it , tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.

  2. L’Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.

     

Articolo 9
( Commissione esaminatrice )

  1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d’esame di cui al successivo articolo 10 del presente decreto, nominata con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse, è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente penitenziario e/o Ufficiale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria ovvero alla carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario coordinatore ovvero scelti tra i funzionari dell’Amministrazione penitenziaria appartenenti all’area III.

  2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di Polizia Penitenziaria ovvero un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area III.

  3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

  4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità, la Commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.

     

Articolo 10
( Prova d’esame )

  1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dai concorsi ai sensi dell’articolo 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione ( fotocopia dello stesso), di copia della domanda di partecipazione nonché della documentazione richiesta all’articolo 5, comma 1, (ricevuta di invio della domanda completa del numero identificativo) del presente bando, per sostenere la prova d’esame, il cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni e nell’ora stabiliti nel calendario pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it il 20 maggio 2019, ovvero in altra data ivi fissata, indicata a partire dalla suddetta pubblicazione. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

  2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora previsti a sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso.

  3. L’esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo.

  4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.

  5. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.

  6. La durata della prova è stabilita dalla Commissione all’atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.

  7. La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.

  8. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo articolo 12 :

    • per i posti a concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi 680 e 224 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all’ultimo posto;

    • per i posti a concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi 452 e 152 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all’ultimo posto.

  9. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 12 e 13 risulti inferiore al numero dei posti banditi nei rispettivi concorsi, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute, l’Amministrazione, si riserva la facoltà di convocare ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l’ordine delle relative graduatorie.

     

Articolo 11
( Modalità di svolgimento della prova )

  1. Durante la prova d’esame è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.

  2. Nel corso della prova non è consentito ai candidati usare telefoni cellulari, portare apparati radiotrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico che permettono di comunicare tra di loro e con l’esterno. E’ altresì vietato portare seco carta da scrivere, appunti, libri, e opuscoli di qualsiasi genere. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.

  3. L’esito della prova è pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia.

     

Articolo 12
( Accertamenti psico-fisici )

  1. Dopo aver superato la prova d’esame, i candidati non esclusi dalla partecipazione ai rispettivi concorsi, nell’ambito delle aliquote di cui all’articolo 10, comma 8, sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica.

  2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi del terzo comma dell’articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del medesimo decreto legislativo 443/92.

  3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di Polizia Penitenziaria ovvero da un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area III.

  4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

  5. L’Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.

  6. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.

  7. La Commissione medica di seconda istanza è composta ai sensi del quarto comma dell’articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

  8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale e delle risorse.

     

Articolo 13
( Accertamenti attitudinali )

  1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, e composta da due appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria o del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia con qualifica non inferiore all’ottava aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell’articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

  2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di Polizia Penitenziaria ovvero da un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area II.

  3. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire.

  4. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.

  5. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del Capo del Dipartimento.

  6. Avverso al giudizio di non idoneità il candidato può proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.

  7. Il nuovo accertamento è effettuato da una Commissione di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e composta da due dirigenti medici in qualità di componenti, individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

  8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda istanza, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Direttore generale del personale e delle risorse.

     

Articolo 14
( Documentazione Amministrativa )

  1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali dovranno far pervenire entro venti giorni dalla suddetta idoneità:

    1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’eventuale assunzione;

    2. le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già indicati nella domanda di partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della Giustizia.

 

Articolo 15
( Formazione e approvazione delle graduatorie dei concorsi)

  1. La Commissione di cui all’articolo 9 redige per i soli aspiranti idonei alla prova scritta, che hanno superato gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le graduatorie di merito, suddivise per contingente maschile e femminile, per ciascuno dei concorsi di cui al comma 1 dell’articolo 1.

  2. Per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) la rispettiva graduatoria è formata secondo:

    1. il punteggio conseguito nella prova d’esame;

    2. i titoli di seguito indicati, tratti dall’estratto della documentazione di servizio di cui al fac-simile in allegato 2, rilasciata dalle competenti Autorità Militari:

      • valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in qualità di Volontario in ferma prefissata;

      • missioni in teatro operativo fuori area;

      • valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;

      • riconoscimenti, ricompense e benemerenze;

      • titolo di studio;

      • conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o più lingue straniere;

      • esito dei concorsi di istruzione, specializzazioni/abilitazioni conseguite;

      • numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;

      • eventuali altri attestati e brevetti.

  3. I titoli sopra indicati sono tratti dall’estratto della documentazione di servizio, di cui al precedente articolo 7, rilasciato dalle competenti Autorità Militari.

  4. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante i periodi prestati dai candidati quali volontari in ferma prefissata annuale ovvero quadriennale ovvero in rafferma posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

  5. Nell’ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonché i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.

  6. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che, superata la prova scritta d’esame, sono ammessi alla successiva fase concorsuale nei limiti di cui al precedente articolo 10, comma 8.

  7. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.

  8. Per il concorso cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), ferma restando la riserva dei posti per i concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 752/1976, la graduatoria di merito è formata dal punteggio conseguito nella prova scritta dai candidati.

  9. Il Direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie di merito per ciascuno dei concorsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), suddivise in relazione ai posti messi a concorso del ruolo maschile e femminile e dichiara i vincitori e gli idonei dei concorsi medesimi, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.

  10. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dall’articolo 5, del D. P. R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.

  11. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono pubblicate nel sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino la riservatezza dei dati sensibili . Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

     

Articolo 16
( Nomina vincitori )

  1. I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma per i volontari in ferma prefissata annuale .

  2. I candidati cui al comma 1 che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina e saranno sostituiti secondo l’ordine della graduatoria del rispettivo concorso.

  3. La nomina dei vincitori è disposta con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse.

  4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari.

  5. I candidati del concorso, ammessi al corso di formazione, superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

Roma, 11 febbraio 2019

Pietro Buffa


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