Firmato decreto anti scarcerazioni dei boss mafiosi: tre articoli per limitare i domiciliari ai capi clan
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MAFIA 41-BIS Firmato decreto anti scarcerazioni dei boss mafiosi: tre articoli per limitare i domiciliari ai capi clan 10/05/2020 

E' iniziato alle 21 ed è durato un'ora e mezza.il consiglio dei ministri di ieri che ha approvato il decreto legge che fissa le nuove regole per le scarcerazioni dei mafiosi e stabilisce che comunque esse dovranno essere verificate ogni 15 giorni per capire se i presupposti che le hanno giustificate sono ancora validi. Il Guardasigilli Alfonso Bonafede aveva lavorato tutta la giornata al decreto. Il testo ha avuto il via libera del Quirinale dov’è stato mandato nel pomeriggio e che avrebbe anche dato alcuni suggerimenti. D’accordo tutta la maggioranza perché rispetta i criteri di costituzionalità ed equilibrio tra salute e sicurezza.

Il decreto è diviso in tre articoli.

Il primo sulle “misure urgenti sulla detenzione domiciliare e il differimento della pena per motivi connessi all’emergenza Covid”. Il testo stabilisce che per i condannati per terrorismo o mafia e per tutti i reati che mirano ad agevolare le associazioni mafiose e per quelli che si trovano al 41 bis che sono stati “ammessi alla detenzione domiciliare o con il differimento della pena per il Covid dal magistrato si sorveglianza, che ha acquisito il parere della procura nazionale antimafia, il magistrato valuta la permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria entro il termine di 15 giorni dall’adozione del provvedimenti, e successivamente con cadenza mensile”. La valutazione, dice ancora il decreto, viene fatta “immediatamente” , quindi anche prima dei 15 giorni, se il Dap comunica “la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto”.

L’articolo 2 prevede un'altra stretta sui permessi perché il magistrato deve “sentire l’autorità sanitaria regionale” per fare il punto sulla situazione sanitaria locale e acquisire anche dal Dap “l’eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta” in cui il detenuto ai domiciliari può riprendere a scontare regolarmente la pena.

L'articolo 3 del decreto stabilisce che, nel caso degli arresti domiciliari “il pubblico ministero verifica la permanenza dei predetti motivi” e continua a farlo “con cadenza mensile”, salvo quando il Dap comunica che ci sono posti disponibili nelle strutture sanitarie del carcere o comunque nei reparti degli ospedali dedicati al carcere.


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