Lavoro straordinario e di indennità non pagate: Poliziotti penitenziari vincono ricorso al TAR
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SENTENZE TAR E CONSIGLIO DI STATO Lavoro straordinario e di indennità non pagate: Poliziotti penitenziari vincono ricorso al TAR 27/09/2018 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 201 del 2018, proposto da Mario La Vigna, Mario Stanziano, Maria Teresa Di Fabio, Marco D'Angelo, Angelica Valerio, Adriano Di Zinno e Giuseppe Picciano, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Di Pardo e Lorena Greco, con domicilio digitale come da p.e.c. e domicilio eletto presso lo studio Giuliano Di Pardo in Campobasso, traversa via Crispi, n.70/A,
contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p. t., non costituitosi in giudizio,
per l'ottemperanza

alla sentenza del T.a.r. Molise n. 616 del 31.10.2013, con la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento del Ministero nel pagamento delle somme dovute a ciascuno dei ricorrenti a titolo di lavoro straordinario e di indennità, sulla base di conteggi da effettuare in contraddittorio con gli interessati, oltre a interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo, nonché con l’ulteriore aggravio delle penalità di mora;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


I - Con ricorso spedito a notifica il 4.6.2018 e depositato il 12.6.2018, i ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti del Corpo della Polizia Penitenziaria hanno rappresentato di aver proposto ricorso – unitamente ad altri colleghi - innanzi a questo Tribunale per ottenere il riconoscimento della speciale indennità prevista dall’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 170/2007, per il caso di prestazione lavorativa svolta in un giorno festivo o destinato al riposo. Con sentenza 31 ottobre 2013, n. 616, questo Tribunale ha accolto il ricorso condannando il Ministero di Grazia e Giustizia, “al pagamento delle somme che risulteranno dovute a ciascuno dei ricorrenti a titolo di lavoro straordinario ed indennità sulla base dei conteggi che l’Amministrazione stessa sulla base della documentazione in suo possesso dovrà porre in essere in contraddittorio con gli interessati; il tutto con interessi o rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo effettivo”. I ricorrenti hanno prodotto attestazione che la sentenza appena menzionata è divenuta cosa giudicata, non essendo stata proposta impugnativa, affermando che l’Amministrazione convenuta non ha dato attuazione alla pronuncia, avendo non provveduto alla determinazione e al pagamento delle somme dovute. Con sentenza n. 391/2016, questa Sezione ha già disposto l’ottemperanza per altri tre colleghi dei ricorrenti, nominando quale commissario ad acta il Prefetto di Campobasso il quale, per il tramite di un funzionario delegato, ha liquidato e pagato le competenze dovute a quei tre colleghi. Tale iniziativa non è valsa a stimolare l’Amministrazione nell’adempimento dell’obbligo verso coloro che non avevano fatto ricorso per ottemperanza, sicché i ricorrenti sono ora costretti a seguire la stessa via giudiziaria per ottenere soddisfazione delle loro ragioni. Chiedono, dunque, l’ottemperanza alla sentenza del T.a.r. Molise n. 616 del 31.10.2013, con la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento del Ministero nel pagamento delle somme dovute a ciascuno dei ricorrenti a titolo di lavoro straordinario e di indennità, sulla base di conteggi da effettuare in contraddittorio con gli interessati, oltre a interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo, nonché con l’ulteriore aggravio delle penalità di mora, ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a.

L’Amministrazione intimata non si costituisce.

Nella camera di consiglio del 26 settembre 2018, la causa è introitata per la decisione.

II - Il ricorso è fondato.

III - Risulta che la citata sentenza di questo T.a.r. n. 616/2013 sia passata in giudicato e che nonostante la sua esecutività essa non sia stata eseguita dall’Amministrazione convenuta; pertanto, a fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione nel procedere a quantificare gli importi dovuti, essa deve essere condannata a dare esatta esecuzione alla pronunzia azionata.

A tale fine, il Ministero della Giustizia dovrà indicare ai ricorrenti, entro e non oltre giorni sessanta dalla comunicazione e/o notifica, se anteriore, della presente sentenza, una somma stabilita secondo quanto stabilito dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

Nel caso di perdurante inottemperanza dopo lo spirare del termine su assegnato, su istanza della parte interessata, provvederà, a spese dell’Amministrazione debitrice, nel termine di ulteriori trenta giorni, un commissario ad acta che sin d’ora si individua nel Prefetto di Campobasso, con facoltà di delega ad un qualificato funzionario dell’Ufficio Territoriale di Governo che se del caso, ove il Prefetto lo ritenga, potrà essere individuato, per ragioni di comodità, nel funzionario (il dott. Enrico Antenucci) che ha già effettuato l’adempimento per la citata sentenza n. 391/2016, relativa a tre diversi colleghi degli odierni ricorrenti.

Dovrà essere altresì corrisposta a ciascuno dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. “e” c.p.a., a decorrere dalla scadenza del termine ultimativo concesso per l’adempimento, una ulteriore somma a titolo di penalità di mora che si quantifica nella misura dell’interesse legale sull’importo che sarà determinato in contraddittorio con i ricorrenti.

Osserva ancora il Collegio che, in caso di insufficienza della provvista sul pertinente capitolo di bilancio, il commissario ad acta deve ritenersi investito di tutti i poteri necessari al fine di assicurare il materiale reperimento della somma dovuta nell’ambito delle risorse finanziarie del Ministero intimato, anche mediante apposite variazioni nei capitoli del bilancio, ove necessario all’espletamento dell’incarico e provvederà alla adozione di tutti i provvedimenti conseguenti necessari al materiale pagamento in favore del ricorrente delle somme riconosciute.

Ciò, del resto, in linea con un constante orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis: TAR Molise, 23 giugno 2016, n. 267; TAR Calabria Catanzaro, II, 16 dicembre 2010, n. 2962 e 3 marzo 2010, n. 280; TAR Sicilia Catania, III, 28 ottobre 2009, n. 1778; TAR Lazio Roma, II, 14 dicembre 2006, n. 14540) che, nel definire l’ampiezza dei poteri del commissario ad acta, si è costantemente ispirato al principio di effettività della tutela giurisdizionale evincibile dall’art. 24 della Costituzione e, più di recente, alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo formatasi sugli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (cfr. Cons. Stato, IV, 2 marzo 2010, n. 1220), sino ad affermare che il commissario deve ritenersi investito del potere di emanare i necessari provvedimenti anche in deroga alle norme che disciplinano la competenza alla loro emanazione.

IV – In conclusione, il ricorso è accolto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Giustizia di dare immediata ed integrale esecuzione alla sentenza n. 616/2013 di questo Tribunale amministrativo provvedendo a quantificare la somma dovuta secondo quanto stabilito nella sentenza ottemperanda e a corrispondendo l’importo così determinato, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica se anteriore, significando che, in caso di perdurante inerzia, si procederà in via sostitutiva per il tramite del commissario ad acta nominato con l’aggravio delle penalità di mora, ai sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 500,00 oltre Iva e c.p.a., e con diritto alla restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018, con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Rita Luce, Primo Referendario



L'ESTENSORE Orazio Ciliberti 

IL PRESIDENTE Silvio Ignazio Silvestri
 


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