Reperibilità non pagata dal Direttore: Comandante della Polizia Penitenziaria vince ricorso al TAR
Home > SENTENZE TAR E CONSIGLIO DI STATO

 

SENTENZE TAR E CONSIGLIO DI STATO Reperibilità non pagata dal Direttore: Comandante della Polizia Penitenziaria vince ricorso al TAR 01/09/2018 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2087 del 2013, proposto da:
Giuseppe Lo Faro, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, con domicilio eletto presso lo studio Girolamo Rubino in Palermo, via G. Oberdan, 5;
contro

Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia - Dip.To Amm.Ne Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Sicilia, Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Casa Circondariale di Agrigento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria in Palermo, via A. De Gasperi 81;
per l'annullamento

- dell'ordine di servizio n. 21 del 3 luglio 2013, notificato in pari data al ricorrente, con il quale il Direttore della Casa Circondariale di Agrigento ha disposto "la non assegnazione di alcun turno di

reperibilità" al commissario Giuseppe Lo Faro, Comandante del Reparto della stessa Casa Circondariale, "per la totale impossibilità di garantirne la relativa corresponsione finanziaria, con effetto dalla data di formale ufficializzazione in entrata delle Superiori note impeditive";

- della nota GDAP-0165333 del 10 maggio 2013, richiamata nel citato ordine di servizio n. 21 del 2013 e conosciuta dal ricorrente il 18 luglio 2013, con la quale il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione ha ritenuto che al Comandante di reparto della C.C. di Agrigento "non competa la reperibilità" di cui all'art.18 comma 7 della Legge n.395190 poiché "autorizzato dall'Autorità Dirigente a stabilire la sua residenza presso la propria abitazione";

- della nota prot. n. 058143-SP del 6 giugno 2013, richiamata nel citato ordine di servizio e conosciuta dal ricorrente in data 18 luglio 2013, con la quale il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (P.R.A.P.) per la Sicilia, ha invitato il Direttore della Casa Circondariale di Agrigento a conformarsi alla citata nota Dipartimentale, assicurandovi esatto adempimento;

- dell'ordine di servizio n. 23 del 23 settembre 2013, notificato al ricorrente in pari data, avente per oggetto "Rintracciabilità comandante", con il quale il Direttore della Casa Circondariale di Agrigento ha disposto "che il Signor Comandante di reparto a garanzia dell'ordine e sicurezza dell'istituto Penitenziario, si renda prontamente rintracciabile alla bisogna attraverso l'utilizzo del telefonino di servizio assegnato e destinato alla predetta esigenza";

- per quanto possa occorrere, della nota prot. n. 077035-SP del 31.07.2013, richiamata nel citato ordine di servizio n. 23/2013, con la quale il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (P. R. A. P.) per la Sicilia, ha fornito al Direttore della Casa Circondariale di Agrigento chiarimenti in ordine "alla portata interpretativo-applicativa" dell'istituto della reperibilità del Comandante del Reparto di cui all'art. 18, comma 7, della legge n.395190.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è Commissario di Polizia Penitenziaria e dal 28 marzo 2005 svolge le funzioni di Comandante del reparto presso la casa Circondariale di Agrigento.

Espone l’art.18, comma 7, della Legge 15 dicembre 1990 n.395, preveda che “il comandante del reparto che non usufruisce dell’alloggio di servizio, deve assicurare la reperibilità”. Osserva quindi di non essere stato mai destinatario di sede di servizio: né al momento dell’affidamento dell’incarico, né successivamente, stante l'inagibilità del detto alloggio (come asseverato di recente anche dalla stessa Amministrazione).

Pertanto, il Direttore pro-tempore della Casa Circondariale di Agrigento disponeva, con ordine di servizio n.27 del 22 giugno 2005, che “il Comandante”, odierno ricorrente (“o chi ne assume(sse) formalmente le funzioni”), assicurasse la reperibilità per un massimo di n°20 turni mensili, secondo i “criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità” stabiliti dall’art.12 dell’A.N.Q. stipulato in data 24.03.2004.

In data 12/07/2005 il ricorrente era autorizzato a risiedere nell’abitazione in proprietà sita in altro Comune comunque distante appena 15 Km dalla sede di servizio, assicurando la reperibilità per i turni predetti.

Dopo circa otto anni, la Direzione Generale del Personale e della Formazione del D.A.P., su richiesta di parere formulata dal P.R.A.P. della Sicilia, con la nota GDAP-0165333 del 10 maggio 2013, riteneva “che al Comandante medesimo non competa la reperibilità”, poiché “autorizzato dall’Autorità Dirigente a stabilire la sua residenza presso la propria abitazione”.

Con nota prot.n.058143-SP del 6 giugno 2013, il P.R.A.P. Sicilia invitava, quindi, il Direttore della Casa Circondariale di Agrigento “a conformarsi al responso” anzidetto, “assicurandovi esatto adempimento”.

Il Direttore, con ordine di Ordine di servizio n.21 del 3 luglio 2013, disponeva “la non assegnazione di alcun turno di reperibilità” all’odierno ricorrente, “per la totale impossibilità di garantirne la relativa corresponsione finanziaria” per effetto delle due note appena citate.

Inoltre, con Ordine di servizio n.23 del 23 settembre 2013, disponeva “che il Signor Comandante di reparto a garanzia dell’ordine e sicurezza dell’Istituto Penitenziario, si renda prontamente rintracciabile alla bisogna attraverso l’utilizzo del telefonino di servizio assegnato e destinato alla predetta esigenza”.

Avverso i predetti provvedimenti è stato proposto il presente ricorso nel quale si articolano le seguenti censure:

I) violazione e falsa applicazione di legge, regolamenti ed accordi (art.18, comma 7, Legge 15/12/1990, n.395; art.25 D.P.R. 31/07/1995, n.395; artt.14, 15 e 24 D.P.R. 18/06/2002, n.164; art.12 A.N.Q. stipulato il 24/03/2004; accordi per l’utilizzazione del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali -F.E.S.I.- per il personale del Corpo, relativi agli anni dal 2005 al 2012) ed eccesso di potere;

II) Violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, dell’art.18, comma 7, Legge 15/12/1990, n.395; eccesso di potere per omessa istruttoria e difetto di motivazione, difetto di presupposto, travisamento dei fatti, violazione della Circolare D.A.P. n.0229172 del 23/06/2009, manifesta contraddittorietà rispetto a precedenti atti, illogicità ed arbitrio.


Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate.

Alla c.c. del 08/11/2013 la causa è stata rinviata al merito su richiesta della parte.

Con la memoria conclusiva, depositata in prossimità della presente pubblica udienza di trattazione, parte ricorrente ha evidenziato che nelle more del presente giudizio, l’Amministrazione è tornata a pronunciarsi in subiecta materia. Con Lettera Circolare GDAP-0000181 del 2 gennaio 2014, emanata dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione del D.A.P., avente ad oggetto “Comandanti di Reparto – Regime economico della reperibilità”, la stessa Amministrazione ha chiarito che la mancata messa a disposizione dell’alloggio al Comandante di reparto comporta effetti unicamente sotto tale profilo, quindi in tesi del ricorrente senza impingere sull’inserimento dello stesso Comandante nei turni di reperibilità. Parte ricorrente ha quindi concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2018 la causa è stata assunta per la decisione, su conforme richiesta delle parti presenti, come da verbale.

Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.

La prima censura merita condivisione.

Il ricorrente evidenzia che la disciplina concernente le modalità di esercizio reperibilità è prerogativa esclusiva della contrattazione collettiva che ne regolamenta tutti gli aspetti; ciò ai sensi dell’art.25, comma 1, lettera b2), n.5, del D.P.R. 31/07/1995, n. 395, che ha istituito il modello dell’“Accordo nazionale quadro”. Ai sensi dell’art. 12, comma 4, può infatti desumersi, come prospettato dall’interessato, che le limitazioni alla reperibilità stabilite nelle disposizioni precedenti (max un turno per ogni mese) non si applicano al Comandante di Reparto o di chi ne assuma le funzioni. Ne discende che l’istituto della reperibilità degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria è informato al principio di programmazione: e a tal fine l’art.25 del D.P.R. n.395/1995 postula che la reperibilità di tutto il personale debba essere programmata attraverso la previsione di turnazioni, mentre l’A.N.Q. organizza la programmazione della reperibilità su base mensile. Da qui il corollario, prospettato dalla parte e condiviso dal Collegio, secondo il quale il Comandante di reparto deve assicurare la reperibilità ai sensi dell’art.18 L.395/1990 nel quadro della programmazione mensile di cui all’art.12 dell’A.N.Q., espletando i turni che, a tal uopo, gli vengano ordinati dal direttore dell’istituto penitenziario. Nel caso in esame è incontestato che dapprima, con ordine di servizio n. 27 del 22/06/2005, si era previsto che il comandante di Reparto assicurasse la reperibilità sulla base di un numero di turnazioni mensili programmabili mensilmente. Distonica e non motivata risulta, quindi, la successiva nota, qui impugnata, con cui il DAP ha ritenuto che non competa al ricorrente l’attribuzione di turni di reperibilità per le motivazioni in premessa.

Anche la seconda doglianza è fondata.

Con detta censura il ricorrente espone che la necessità di assicurare la reperibilità invero prescindono dalla cause che diano luogo alla mancata fruizione dell’immobile, in specie imputabili alla stessa P.A. in ragione della inagibilità dei predetti locali.

Segnatamente i provvedimenti impugnati si pongono in palese contrasto con la circolare n.0229172 del 23/06/2009 (ai sensi della quale l’obbligo del comandante di assicurare la reperibilità è subordinato alla sussistenza di una “’qualunque causa di impossibilità, attribuibile all’Amministrazione Penitenziaria, a fruire dell’alloggio di servizio”, come nell’ipotesi di momentanea inutilizzabilità dello stesso “causa lavori di ristrutturazione”).

Come evidenziato dal ricorrente con la memoria conclusiva sopra citata, la mancata messa a disposizione dell’alloggio, comporta effetti unicamente sotto tale profilo.

A differenti conclusioni non induce nemmeno il paragrafo 5 della nuova circolare che così prevede: “Si precisa che, stabilita la natura contrattuale dell’indennizzo conseguente all’aver garantito la reperibilità, nulla può pretendere il Comandate di reparto che, non avendo occupato l’alloggio di servizio, anche per motivi a lui non imputabili, non ha garantito la propria reperibilità nei termini e nei modi previsti dalla normativa contrattuale”.

Invero la predetta disposizione avvalora ad abundantiam la prospettazione del ricorrente, essendo incontestato dall’Amministrazione resistente che lo stesso Lo Faro, malgrado la mancata assegnazione dell’alloggio di servizio, abbia in concreto garantito e assolto la reperibilità richiesta.

In conclusione, il ricorso è da accogliere in quanto fondato, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) oltre accessori e refusione del contributo unificato, così come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE 

Roberto Valenti 

 

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi


Google News Penitenziaria.it SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS