Visite fiscali Forze Armate e di Polizia, cambiano le regole nel 2018: tutte Le novità
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NOTIZIE Visite fiscali Forze Armate e di Polizia, cambiano le regole nel 2018: tutte Le novità 06/07/2018 

Il Decreto Media ha apportato molte novità sulle regole delle visite fiscali, introducendo il Polo Unico INPS sia per i dipendenti privati che per quelli pubblici.

Per le Forze Armate e di Polizia, invece questo passaggio non c’è stato, ma ciò non significa che il Decreto Media non venga applicato.

Il Decreto Media, però, non è molto chiaro in merito alla competenza per le visite fiscali e all’esonero dall’obbligo di reperibilità in caso di infortunio o causa di servizio e malattia professionale.

Circostanza che ha segnalato anche alcuni esponenti del Sappe, il sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, riscontrando alcune incongruenze sul tema di visite fiscali per la causa di servizio. Non tutte le direzioni penitenziarie la pensano allo stesso modo, ci sono alcune che inviano la visita di controllo anche quando al personale è stata riconosciuta la causa di servizio.

Quindi ci si chiede se anche per le Forze di polizia è valido il decreto Media, ma prendendo in considerazione alcuni messaggi pubblicati dall’INPS e dalle singole amministrazione si può affermare che anche per le Forze di Polizia si applica quanto è stabilito nel Decreto Media per le cause di servizio e altro.

Quindi facciamo un po’ di chiarezza sulle norme vigenti al riguardo delle visite fiscali per gli appartenenti ai comparti Difesa e Sicurezza.

Reperibilità: in quali orari
Le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, non sono cambiate, anche per le Forze Armate e di Polizia sono le seguenti:

Mattina dalle 9:00 alle 13:00
Pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00

Con il nuovo decreto Media le visite fiscali si possono ripetere durante tutto il periodo di convalescenza indicato nel certificato, e questo è applicato anche per le Forze Armate. Nel decreto ministeriale si legge che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva. Mentre prima, una volta ricevuta la visita medica, il medico non poteva più ripetere la visita, lasciando il lavoratore libero dall’obbligo di reperibilità.
Anche i giorni stabiliti per le visite fiscali hanno subito una variazione. Il nuovo decreto stabilisce che le visite possono essere effettuate anche nei giorni festivi o di riposo del dipendente, purchè siano compresi nel periodo in cui si percepisce l’indennità di malattia. Il Decreto Media ha anche stabilito che la visita fiscale può essere stabilita dal primo giorno di malattia.

Quando è possibile l’esonero dalle visite fiscali
Con il Decreto Media sono cambiati anche i motivi di quando si è esonerati dalle visite fiscali. Esso stabilisce che un lavoratore è esonerato dalle visite mediche quando ci solo le seguenti circostanze:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
L’INPS, però, con il messaggio 3265/2017, ha chiarito che disposizioni in materia di Polo Unico INPS e quelle previste dall’articolo 55-septies del decreto 165/2001 non si applicano al personale delle Forze Armate, dei Corpi armati dello Stato.
Per le Forze armate ed i Corpi armati dello Stato non c’è la certificazione telematica di malattia e questo impedisce all’istituto di predisporre visite di controllo d’ufficio, prerogativa del Polo Unico INPS.

Questa, comunque, è una situazione temporanea in quanto l’INPS ha comunicato che si sta pensando ad una soluzione, in modo che la certificazione telematica sia estesa per tutte le categorie di lavoratori.

Ciò che non è ancora chiaro è che l’esonero delle visite fiscali vale per tutte le cause di servizio o solo per quelle rientranti nelle prime categorie 1 2 e 3 citate nel nuovo decreto, con le quali però il personale delle Forze Armate non sarebbero idoneo al servizio d’istituto.

Poiché il decreto 206/2009 è stato abrogato, si può dedurre che anche alle Forze Armate vada applicato il Decreto Media, ad eccezione di quanto previsto per il Polo Unico INPS. Quindi è possibile che il Decreto Media valga per tutti i dipendenti pubblici, tranne per le Forze Armate e di Polizia come prevede l’art. 55 septies del decreto 165/2001.

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