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Articolo 27 Costituzione
La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (vedi anche "Trattamento").
Carceri: Agenzie Stampa & Web
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